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26 Set 2017

Distacco trasnazionale: il Ministero aggiorna le F.A.Q.

 

Confermato l'obbligo della presenza a bordo del del modello UNI_CAB_UE.

 

Sul portale Cliclavoro sono state aggiornate le FAQ in materia di distacco transnazionale di lavoratori in territorio italiano, nel quadro di una prestazione di servizi, come disciplinato in Italia dal D. Lgs. 136/2016, che ha dato attuazione alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione  della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

 

 Di particolare interesse appare la risposta fornita dal Ministero del Lavoro, circa l’eventuale obbligo del datore di lavoro estero distaccante di consegnare, al lavoratore distaccato, la ricevuta del modello UNI_DISTACCO_UE che, come abbiamo a suo tempo illustrato sul nostro sito con una apposita news, il datore di lavoro ha l’obbligo di compilare prima che inizi l’attività che determina il distacco vero e proprio.

 

Il Ministero ha chiarito che questo obbligo non esiste, con un'unica eccezione: il cabotaggio terrestre eseguito in Italia da conducenti di imprese U.E.

 

In questo caso, la ricevuta dell’apposito modello  UNI_CAB_UE (che deve essere compilato dal datore di lavoro comunitario prima che i suoi autisti siano impegnati in una operazione di cabotaggio nel nostro Paese), deve obbligatoriamente  trovarsi a bordo del mezzo. 

 

A questo proposito giova ricordare che l’obbligo in questione era già stato riconosciuto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella sua nota del 28 febbraio 2017, prot. 1670.

 

Successivamente, in sede di conversione del D.L. 50/2017 nella Legge 21/06/2017 n. 96, è stato inserito l’art. 47 bis comma 1 che ha previsto una specifica sanzione amministrativa per l’assenza a bordo di questa ricevuta (e/o dell’ulteriore documentazione ivi specificata - contratto di lavoro e busta paga dell’autista, tradotti in italiano).

 

Ricordiamo che ai trasgressori sarà richiesto il pagamento immediato di una somma da 1.000 € a 10.000 € che dovrà essere effettuato a mezzo dell’autista. Ove ciò non avvenisse né fosse stata versata la cauzione prevista, scatterà il fermo del veicolo fino a 60 gg. o fino al pagamento della sanzione.

 

Peraltro, l’applicazione pratica di questa sanzione rischia di essere frenata dalla mancanza sia di istruzioni specifiche fornite dal Ministero dell’Interno agli operatori di Polizia, sia di alcuni adeguamenti al modello UNI_CAB_UE di competenza del Ministero del Lavoro, che – come già richiesto agli organismi competenti - auspichiamo giungano al più presto.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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