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23 Giu 2017

4° aggiornamento alla normativa sul trasporto interno di merci pericolose

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Ecco le novità introdotte dal nuovo Decreto.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.139 del 17 Giugno u.s è stato pubblicato il decreto della 3 Divisione della Direzione Generale della Motorizzazione del 12 Maggio 2017, con cui viene recepito il 4° aggiornamento agli accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose:

- su strada (ADR 2017),

- per ferrovia (RID 2017),

- per vie navigabili interne (ADN 2017).

 

Per quanto riguarda l’ADR, tra le novità introdotte dalla nuova versione 2017, segnaliamo:

 

L’esenzione relativa al trasporto dei gas contenuti nei serbatoi di un veicolo che esegue un’operazione di trasporto (1.1.3.2 a), impiegati per la propulsione o per il funzionamento degli equipaggiamenti (ad es. dell’impianto di refrigerazione).

 

A tal fine, le sottosezioni 1.1.3.2, 9.2.4.3 e 9.2.4.4 dell’A.D.R dettano le specifiche tecniche dei serbatoi fissi e delle bombole fisse, per cui:

- devono essere direttamente collegati al motore o all’equipaggiamento ausiliare, oppure in recipienti a pressione trasportabili conformi alle pertinenti disposizioni;

- la capacità totale non può eccedere i 1.080 Kg per l’LNG e per il CNG, e i 2250 litri per il GPL;

- devono essere approvati in conformità al Regolamento ECE ONU n.110 (per il CNG e l’LNG) e n. 67 (per il G.P.L).

- Lo stesso dicasi per le specifiche componenti del motore che, in aggiunta ai predetti Regolamenti, devono osservare anche le previsioni del capitolo 9.2.2.

- L’alimentazione a gas è vietata sui veicoli classificati EX/II e EX/III, per il trasporto di materiale

 

Per quanto riguarda le definizioni (1.2.1) sono state inserite quelle relative:

- al gas naturale compresso (GNC – gas compresso composto da gas naturale con forte contenuto di metano assegnato al n. ONU 1971) ù

- al gas naturale liquefatto (gnl – gas messo sotto forma liquida tramite refrigerazione, composto da gas naturale con forte contenuto di metano assegnato al n. ONU 1972).

 

Negli obblighi di sicurezza degli operatori (1.4), alla sottosezione 1.4.2.2.1 (g) viene stabilito che:

- l’impresa di autotrasporto deve “assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nell’ADR per il veicolo, l’equipaggio e alcune classi si trovino a bordo del veicolo”;

- lo stesso dicasi per le istruzioni scritte che, secondo la nuova sottosezione 1.4.2.2.6, l’impresa di autotrasporto deve mettere a disposizione dell’intero equipaggio e non del solo conducente.

 

Inoltre, sono stati meglio esplicitati gli obblighi del caricatore e del riempitore, già previsti nella versione precedente dell’accordo.

 

Merci in quantità limitate e in quantità esenti.

Le sezioni 3.4.11 e 3.5.4.3 prevedono che:

- per i sovraimballaggi contenenti colli confezionati in “quantità limitate” o in “quantità esenti”, è prescritto l’obbligo del marchio “SOVRAIMBALLAGGIO”, oltre che del marchio “quantità limitate” o “quantità esenti”.

- Per le merci pericolose liquide in quantità esenti, l’imballaggio può contenere il materiale assorbente sia in quello intermedio che in quello esterno, in quantità sufficiente per assorbire il contenuto completo dell’imballaggio interno (3.5.2.b).

 

Modifiche ai documenti di trasporto (5.4).

- Sono state introdotte delle modifiche ai documenti di trasporto relativi ad una serie di fattispecie (trasporto per le pile e batterie al litio; imballaggi vuoti non ripuliti; contenitori cisterna che trasportano gas liquidi refrigerati; ecc..).

- Per gli imballaggi vuoti non ripuliti, si prevede che laddove abbiano contenuto merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9, il documento di trasporto deve riportare la dicitura “imballaggio vuoto, con residui di (…)”, seguita dalle classi e dai rischi sussidiari che corrispondono ai diversi residui interessati, per ordine di numerazione della classe.

 

Formazione dei conducenti (8.2.2).

 

Ai sensi della nuova sottosezione 8.2.2.7.1.7, gli esami devono essere monitorati e verificati per escludere manipolazioni; inoltre, i documenti d’esame devono essere registrati e conservati in formato cartaceo o elettronico.

La sottosezione 8.2.2.7.1.8 prevede che le prove scritte possono essere eseguite in tutto o in parte sotto forma di Esami elettronici, con registrazione e valutazione delle risposte mediante tecniche elettroniche di elaborazione dei dati e nel rispetto di determinate condizioni.

 

Costruzione e approvazione dei veicoli in regime ADR (parte 9).

 

Tra le principali novità segnaliamo:

- l’eliminazione della categoria OX;

- la sostituzione della tabella 9.2.1.1 e la riscrittura della sezione 9.2.2 sull’equipaggiamento elettrico dei veicoli approvati;

- la modifica della sottosezione 9.2.4.3 sui requisiti dei serbatoi del carburante che equipaggiano i veicoli omologati;

- l’introduzione di una nuova sezione 9.2.7, contenente prescrizioni per la prevenzione degli altri rischi dovuti al carburante LNG. In particolare, i circuiti di carburante di motori alimentati con l’LNG, devono essere equipaggiati e collocati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo durante l’operazione di carico.

 

LA CIRCOLARE DEL 12/06/2017 SUI QUESTIONARI DI ESAME PER IL C.F.P.

In conseguenza del recepimento dell’A.D.R 2017, con la Circolare del 12/06/2017 prot. 12579, la Divisione 3 della D.G. Motorizzazione del MIT ha comunicato che i questionari per il conseguimento del CFP conducenti sono stati aggiornati alla predetta versione dell’accordo, e sono reperibili sul sito internet del portale dell’automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).

 

Le nuove schede (attualmente in fase di stampa) dovranno essere utilizzate per gli esami degli allievi per i quali la data di inizio corso, comunicata dal responsabile al competente Ufficio della motorizzazione, sia successiva al 30 Ottobre 2017.

 

Per gli esami relativi ai corsi iniziati prima di questa data, verranno invece utilizzate le vecchie schede.

 

Ricordiamo che, sul sito dell’UNECE è possibile reperire Il testo ufficiale (in lingua inglese) della versione 2017 dell’A.D.R.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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