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19 Giu 2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 9 giugno scorso, il Decreto Ministeriale del 6 aprile 2017 che ha recepito le modifiche alla Direttiva n.96/53/CE sui pesi e sulle dimensioni dei mezzi pesanti apportate dalla Direttiva UE n.2015/179.
Il provvedimento del Ministero ha come obiettivo di migliorare numerose fattispecie che, di seguito, cercheremo di esaminare, una per una, più nel dettaglio:
Aumentare l'aerodinamicità dei veicoli e profilatura della cabina di guida.
Nel provvedimento sono stati riformulati gli articoli 8 e 9 dell’antecedente decreto interministeriale del 6 aprile 1998.
In questo modo viene autorizzato il superamento delle lunghezze massime ordinarie dei veicoli, indicate nell’allegato 1 del decreto in esame (ovviamente purché tutto ciò non comporti un incremento della capacità di carico del veicolo), tramite l’istallazione di dispositivi aerodinamici omologati nella parte posteriore del mezzo o, per quanto riguarda la cabina di guida, tramite profilature più aerodinamiche.
Non risulta ancora chiaro quando queste disposizioni saranno effettivamente operative dal momento che la normativa italiana necessita di un adeguamento con quella europea in tema di omologazioni.
Incentivare l’utilizzo di veicoli a motore alimentati, in tutto o in parte, tramite combustibili alternativi (elettricità, idrogeno, GNC, GNL ecc..)
Per i veicoli che adotteranno questo tipo di alimentazione, il nuovo provvedimento, all’art. 10 bis, prevede l’incremento massimo di una tonnellata della massa complessiva ordinaria, per tener conto dell’installazione di componenti legate alla tecnologia a combustibile alternativo.
Anche in questo caso l’aumento di peso del mezzo non deve comportare una maggiore capacità di carico.
Agevolare il trasporto intermodale di container o casse mobili di 45 piedi di lunghezza.
Il provvedimento ha previsto l’aumento di 15 cm delle lunghezze massime consentite per i veicoli dotati di cabine con profilatura aerodinamica (isolati o in combinazione) che trasportino container o casse mobili di 45 piedi di lunghezza, vuoti o carichi.
Inoltre è previsto l’aumento del peso massimo autorizzato per tutti gli autoarticolati a 5 o 6 assi che operino nel trasporto intermodale di container o di casse mobili di lunghezza fino a 45 piedi .
Per la precisione l’allegato 1 del decreto ministeriale prevede:
- alla lettera c) per i veicoli a motore con 2 assi con semirimorchio a 3 assi un peso massimo autorizzato di 42 tonnellate;
- alla lettera d) per i veicoli a motore con 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi un peso massimo autorizzato di 44 tonnellate.
Nel nuovo provvedimento del Ministero, all’articolo 2, viene esplicitato il concetto di trasporto intermodale, stabilendo che per trasporto combinato si deve far riferimento a quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 febbraio 2001 e successive modificazioni.
Deve, innanzi tutto, trattarsi di un trasporto tra Stati dell’ Unione Europea, in cui la parte del tragitto fatta per ferrovia o per mare superi i 100 Km in linea d’aria. La parte del percorso stradale iniziale o finale invece, nel trasporto marittimo, non deve superare i 150 Km e, nel trasporto ferroviario, deve essere compresa per il tragitto iniziale fra il punto di carico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di carico più vicina, mentre per il tragitto terminale, fra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina.
Per trasporto intermodale inoltre, secondo il decreto, si deve intendere anche il trasporto per vie navigabili interne, purché il tragitto stradale non superi i 150 Km nel territorio della Unione Europea, aumentabili a certe condizioni per raggiungere il più vicino terminale di trasporto idoneo.
Repressione del sovraccarico.
Il provvedimento ministeriale in esame prevede inoltre all’articolo 10 che, entro il 27 maggio 2021, con decreto del MIT vengano adottate delle misure specifiche volte ad identificare e controllare su strada i veicoli in sovraccarico, ricorrendo a sistemi di pesatura certificati e collocati nelle autostrade. Per attuare tutto ciò è prevista l’installazione, a bordo dei mezzi, di apparecchiatura di pesatura certificata che sia in grado di comunicare il peso del veicolo in movimento sia al conducente che alle autorità competenti.
Obblighi per lo spedizioniere e per il vettore legati al trasporto di container e casse mobili.
L’articolo 10 quinquies del decreto ministeriale prevede che per questa tipologia di trasporti lo speditore (definizione enunciata nel decreto all’art.2 comma 1) consegni al vettore una dichiarazione contenente il peso del container o della cassa mobile trasportata. Il vettore, a sua volta, secondo quanto previsto dal provvedimento, dovrà mettere a disposizione degli organi di controllo tutta la documentazione relativa al trasporto fornitagli dallo speditore per la verifica dell’eventuale sovraccarico. Tutte queste disposizioni verranno attuate dal MIT con successivo decreto volto ad individuare gli schemi di documentazione e le informazioni da riportare.
Fonte: ASSOTIR