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24 Mag 2017

Gestore dei trasporti: non può essere solo un nominativo da inserire in una pratica

 

Lo ribadisce il Ministero con lal n. 8820/23.15.15 del 15 maggio 2017.

 

Con una recente nota, la n. 8820/23.15.15 del 15 maggio 2017, il Direttore della Direzione Generale TSI, rispondendo ad un apposito quesito,  è intervenuto, con importanti sottolineature sulle quali richiamiamo l'attenzione delle imprese, sull’argomento riguardante le funzioni che deve necessariamente svolgere il Gestore dei trasporti, designato dalle imprese, ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 e del relativo decreto dirigenziale n. 291/2011.

 

Nella sostanza, la predetta nota fornisce elementi di chiarimento in merito ai due fondamentali requisiti che individuano le funzioni attribuite al Gestore, sia esso interno, che esterno all’impresa di autotrasporto: effettività e continuità della direzione dell’attività di trasporto.

 

Rispetto all’effettività, viene chiarito che tale attività deve risultare direttamente imputabile al Gestore designato dall’impresa, comprovabile attraverso comportamenti di questo e/o atti posti in essere dallo stesso – quali ad esempio ordini di servizio, direttive, etc. -, dai quali possa desumersi lo svolgimento di una concreta attività di direzione.

 

Rispetto alla continuità, si precisa come l’attività di direzione debba concretizzarsi attraverso una serie di vere e proprie prestazioni lavorative reiterate nel tempo, in misura “apprezzabile”, anche se non determinabili a priori (lasciando, quindi, un ben ampio margine di discrezionalità per la valutazione di tale postulato). L’attività del Gestore deve essere, comunque, connotata da autonomia organizzativa circa le modalità dell'adempimento e da un margine di autonomia decisionale elevato, atte ad assicurare lo svolgimento dei compiti ad esso affidati al momento della sua designazione.

 

A ben vedere, le precisazioni contenute nella nota che si commenta, non sembrano aggiungere, nella sostanza, particolari elementi di novità rispetto a quanto si sarebbe già dovuto pacificamente desumersi da una interpretazione logica, prima ancora che giuridica, delle richiamate norme di cui al regolamento CE 1071/2009ma non v’è alcun dubbio che l’aver ora  affermato formalmente tali principi, costituirà un richiamo di maggiore attenzione soprattutto per quanti risultano deputati alla valutazione del possesso del requisito dell’idoneità professionale, in sede di prima iscrizione all’Albo ed al REN ed al controllo del permanere dello stesso requisito, nel corso dell’attività imprenditoriale. In altre parole, sembra possibile prefigurare uno scenario in cui detti soggetti siano portati ad adottare criteri di valutazione più “rigidi”, rispetto  a quanto è, invece, di fatto sino ad ora avvenuto.

 

Sarà, pertanto, bene che le imprese di autotrasporto, ed i loro titolari, tengano nel dovuto conto la necessità di:

 

1. Individuare in modo dettagliato le funzioni di direzione affidate al Gestore, sia interno, che esterno, al momento della sua designazione;

 

2. Risultare in grado di produrre, nel corso dell’attività, tutta una serie di documenti che comprovino la concreta attività di direzione del Gestore all’interno dell’impresa.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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