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27 Mar 2017
Si informa che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare prot. n. 300/A/2438/17/111/20/3 del 24/3/2017 con cui chiarisce alcuni aspetti relativi alla valutazione, da parte dell'Organo di controllo su strada, degli adempimenti effettuati dall'impresa di autotrasporto in materia di formazione sui tachigrafi, istruzione dei conducenti e controllo sulle loro attività, ai fini dell'applicazione della corresponsabilità per le infrazioni commesse dai propri autisti.
Si rammenta, infatti, che per le infrazioni dei propri autisti ai Regolamenti comunitari 561/2006 e 165/2014 l'impresa di trasporto ha una responsabilità oggettiva che ricorre in caso di inefficiente organizzazione dell'attività dei propri conducenti e/o per non aver fornito agli stessi corretta formazione, adeguate istruzioni ed aver omesso i controlli periodici.
Nei mesi scorsi sono stati emanati il Decreto Dirigenziale n. 215 del 12 dicembre 2016 (Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento cronotachigrafi) e la Circolare esplicativa 2720 del 13/02/2017, con cui la Direzione Generale per il Trasporto Stradale ha diramato le disposizioni relative ai corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici ed in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.
Con questi provvedimenti il Ministero dei Trasporti ha precisato che il corretto adempimento di tali oneri può essere valutato quale circostanza esimente della responsabilità delle imprese ai fini dell'applicazione delle sanzioni del codice della strada, fermo restando che il principio generale da soddisfare è quello per cui le imprese di trasporto sono tenute ad organizzare l'attività dei propri conducenti in modo che possano rispettare le disposizioni sui tempi di guida e sul corretto uso del tachigrafo.
La circolare degli Interni, a firma del Direttore Centrale Sgalla, nel confermare che è possibile subordinare la responsabilità dell'impresa all'adempimento degli oneri di formazione istruzione e controllo, precisa che "tale responsabilità dell'impresa per le infrazioni commesse dai propri autisti, può essere del tutto esclusa allorchè oltre a tali oneri, l'impresa abbia organizzato la loro attività in modo che possano rispettare le disposizioni del Reg.Ue 165/2014 e del Reg.Ue 561/2006."
Viene precisato che l'Organo di Polizia Stradale non contesta all'impresa l'art. 174, c. 14 Cds qualora venga data prova, nell'immediatezza del controllo e comunque prima della redazione del verbale, dell'adempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo attraverso i documenti previsti dal DD 215/2016 del MIT quando trattasi di infrazioni lievi che non presuppongono evidenti carenze organizzative e quindi quelle definite come infrazioni minori (IM) nell'allegato III del Reg. (UE) 2016/403, che si trova in allegato.
In tutti gli altri casi, invece, si procederà alla contestazione dell'art. 174, c. 14 Cds rimettendo la valutazione in ordine alla responsabilità dell'impresa al Prefetto o al Giudice di Pace in sede di ricorso ex articoli 203 e 204-bis CDS, esprimendo parere favorevole al loro accoglimento ogniqualvolta si dia prova non solo di inadempimento degli oneri di formazione, istruzione e controllo ma anche del fatto che l'infrazione non è imputabile a insufficienze organizzative dell'attività dei conducenti da parte della stessa impresa.
A tal fine va valutata positivamente la produzione, nei casi previsti, di un contratto di trasporto in forma scritta o di istruzioni scritte compatibili con le norme in esame.
Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI