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22 Mar 2017
T.I. Assotir ha deciso di impugnare davanti al Tar del Piemonte la deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei trasporti n.139/2016 del 24 novembre 2016 riguardante la misura e le modalità di versamento del contributo richiesto dall’autorità stessa, per l’annualità 2017.
T.I. Assotir non contesta semplicemente la decisione – peraltro assolutamente inaccettabile – di abbassare il limite di fatturato annuale che fa scattare l’obbligo del versamento (che oggi riguarderebbe, al contrario che nel passato, numerose aziende di autotrasporto di medio-piccole dimensioni).
La questione centrale, sollevata dall’Associazione, riguarda invece l’illegittimità della deliberazione, in quanto tale e l’incompetenza dell’Autorità a rivolgersi, nel richiedere il versamento, ad imprese, come quelle che svolgono servizi di trasporto di merci su strada per conto terzi, obbligate ormai da anni a confrontarsi con il mercato in un settore ampiamente liberalizzato e addirittura a dimensione continentale.
Peraltro non è passata che qualche settimana che proprio il Tar del Lazio ci ha ricordato che al settore non possono essere riconosciuti costi minimi obbligatori, proprio in quanto si tratta di un’attività assolutamente imprenditoriale che deve riuscire, secondo il TAR del Lazio, a trovare sul mercato i propri equilibri e la propria capacità di generare reddito e profitti.
Proprio qui si annida il cuore della contestazione che T.I. Assotir svolge nei confronti della pretesa dell’Autorità: essa, infatti, secondo le Leggi che la disciplinano, può e deve occuparsi solo di quelle imprese che svolgono servizi pubblici e/o a tariffazione, regolamentati e di pubblica utilità.
Peraltro, come ricorda ancora T.I. Assotir, per l’autotrasporto c’è già una Autorità ed anch’essa, com’è noto, richiede alle imprese un contributo annuale: si chiama ALBO NAZIONALE DELL’AUTOTRASPORTO ed è, a giudizio dell’Associazione, l’unica Istituzione titolata a disciplinare l’accesso e l’esercizio della professione.
Sulla vicenda, per ragioni analoghe a quelle sostenute da T.I. Assotir, il Tar del Piemonte aveva già sollevato la questione dinanzi alla Corte Costituzionale dalla quale, ad oggi, si attende ancora la definitiva decisione.
T.I. Assotir, in attesa del giudizio finale della Consulta e a tutela dei propri associati, ha impugnato la deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei trasporti, chiedendo al Tar la sospensione della richiesta di versamento della quota d’iscrizione.
Sull’argomento T.I. Assotir si riserva di tornare man mano che la vicenda vedrà ulteriori sviluppi.
Fonte: ASSOTIR