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09 Mar 2017

Codice doganale UE: istruzioni per le merci presentate in luoghi diversi dalla dogana

CODICE_DOGANALE_UE

 

Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle novità introdotte nel Codice Doganale dell’Unione.

 

L’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in ordine alle novità introdotte a decorrere dal 1° maggio 2016 dal Codice doganale UE per quanto concerne la presentazione delle merci in luoghi che differiscono dalla dogana. Con la nota n. 27517/RU del 6 marzo 2017 viene analizzato l’invio della dichiarazione telematica, consentito solo per merci presentate in dogana o c/o luogo approvato e nei casi in cui si assumono come presentate (i.e. sdoganamento in mare).

Con la nota n. 27517/RU del 6 marzo 2017, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle novità introdotte nel Codice Doganale dell’Unione, che decorrono dal 1° maggio 2016.

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La nota integra a tutti gli effetti il contenuto della nota 19 aprile 2016, n. 45998, contenente istruzioni operative relativamente alle condizioni e ai requisiti che devono essere soddisfatti per l’utilizzo di luoghi diversi dalla dogana ai fini della presentazione delle merci.

Rappresentanza diretta in dogana

Diverse sono le tipologie di soggetti ai quali viene riconosciuto il potere di rappresentanza diretta in dogana.
Per quanto riguarda, nello specifico, coloro che sono in possesso dello status di AEOC/F, l’Agenzia si limita a richiamare le varie precisazioni che sono già state fornite al paragrafo A. 5.1) della circolare n. 8/D del 2016 emessa dalla stessa Agenzia, relativamente al corretto utilizzo della rappresentanza diretta da parte di tali soggetti.
A titolo esemplificativo, nel citato paragrafo viene innanzitutto precisato che è necessario che il soggetto integri i criteri di cui all’art. 39, lettere da a) a d), del Codice Doganale dell’Unione.

Ordinaria c/o luogo: gestione dei luoghi approvati

La nota contiene nuove istruzioni anche in relazione ai luoghi approvati validi ai fini della presentazione della dichiarazione “Ordinaria c/o luogo” per i regimi import/export.


In particolare l’Agenzia descrive le funzioni che svolgono i luoghi che sono compresi nelle autorizzazioni di cui al paragrafo n. 1, lettera c), dell’art. 76 del regolamento n. 2913/92, ossia:
- luoghi approvati per le merci in arrivo ai sensi dell’art. 139 del CDU;
- luoghi diversi dalla dogana per le operazioni di export in ragione della definizione di “presentazione delle merci in dogana” recata dall’art. 5 (33) CDU - così come indicato al punto 3.3.1 delle linee guida unionali sulle semplificazioni.


Nella nota viene messo in evidenza che, per quanto concerne l’inserimento di nuovi luoghi approvati, vi possono provvedere anche i soggetti che, pur non disponendo di autorizzazioni della specie, intendano comunque operare presso “luogo approvato” all’import e all’export. Anche in tale ipotesi è necessaria la presentazione di un’istanza all'Ufficio delle dogane territorialmente competente in relazione al luogo dove è tenuta la contabilità principale doganale del richiedente e, nel caso in cui l’istanza sia presentata da un CAD, anche alla competente Direzione interregionale/regionale/interprovinciale che avviano la relativa istruttoria.


L’istanza va peraltro corredata da elementi giustifichino l’utilizzo del luogo in ragione del volume delle operazioni da effettuare e ne escludano l’occasionalità.


Il procedimento per il rilascio dell’approvazione dei luoghi deve essere concluso dall’Ufficio entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza in questione.



La nota in esame fornisce altresì precisazioni in ordine all’ambito soggettivo nonché alle condizioni che devono essere soddisfatte ai fini dell’approvazione di luogo diverso dalla dogana per la presentazione delle merci, sia per le operazioni di import sia per le operazioni di export.




Fonte: IPSOA

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