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08 Feb 2017
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 1730 del 23 Gennaio 2017, emessa dalla VI sezione civile ha statuito che l’organo di polizia stradale territorialmente competente ad applicare le sanzioni legate alle violazioni sui tempi di guida e di riposo, nel caso di accertamento differito effettuato nei locali di polizia, sia quello che ha materialmente accertato queste violazioni dopo l’analisi delle registrazioni tachigrafiche.
Si tratta della conferma di un orientamento già espresso dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 27202 del 2011.
L’odierna Ordinanza, nel ribadire che la competenza appartiene all’organo di polizia che ha materialmente accertato le violazioni, ha fondato il proprio giudizio sulla constatazione dell’impossibilità pratica di applicare il criterio generale del luogo di commissione degli illeciti previsto dal codice della strada, pena la vanificazione della stessa forza dissuasiva della sanzione a causa della conseguente sostanziale impossibilità di applicarla che ne sarebbe derivata.
In particolare, l’Ordinanza mette in luce un principio già evidenziato dalla Corte nel 2011, secondo il quale “nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di violazioni amministrative commesse in luoghi diversi, come nel caso di specie, in cui vi sia variabilità dei percorsi dei viaggi effettuati dai conducenti dipendenti della ricorrente, la condotta contestata è di natura permanente poiché svoltasi in varie località e nell’impossibilità di applicare il criterio del luogo di commissione degli illeciti (continuati o dell’unico permanente), difficilmente individuabile, non può che applicarsi quello residuale del luogo del relativo accertamento”.
Fonte: ASSOTIR