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21 Nov 2016
L’attività dell’autotrasporto merci e persone individua nel soggetto “conducente” una figura professionale che alla sua mansione vengono riconosciute delle specificità.
I conducenti dei mezzi per questa tipologia sono in possesso della Carta di qualificazione del conducente, che è un documento abilitativo in aggiunta alla patente di guida. Questo documento è necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.
La CQC è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell’altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe.
Per la determinazione dei tempi di guida, riposo e interruzioni, sui veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numero di posti superiore a 9, immatricolati nella UE e che effettuano viaggi esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione europea, sono installati i dispositivi tachigrafici digitali a partire dal mese di maggio 2006, i veicoli antecedenti a questa data sono muniti del cronotachigrafo analogico.
I conducenti, devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, effettuare delle interruzioni nella guida e dei periodi di riposo giornaliero o settimanale. Non sono tenuti al rispetto di queste regole i conducenti di veicoli specificamente esclusi dalla normativa comunitaria perché non in regime concorrenziale o commerciale.
Per i conducenti di veicoli comunitari che effettuano trasporti, anche solo in parte, interessanti il territorio di Stati diversi da quelli membri della UE ovvero per i conducenti di veicoli extracomunitari, si applicano le limitazioni imposte dall’accordo AETR.
La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose, anche se il viaggio è a vuoto, è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006. La normativa comunitaria è finalizzata a garantire la sicurezza stradale e la libera concorrenza delle imprese.
Queste norme comunitarie si applicano a tutti i conducenti dei veicoli, anche non immatricolati in uno degli Stati comunitari, che effettuano trasporti su strada esclusivamente all’interno del territorio dell’Unione europea, della Confederazione elvetica o dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein ed Islanda) e che devono essere dotati dello strumento di controllo (cronotachigrafo analogico o tachigrafo digitale).
Nel settore dell’autotrasporto merci su strada, ai sensi del Regolamento CE n. 561/2006, con il termine “periodo di guida giornaliero” si intende: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale (Il periodo di guida giornaliero non deve superare 9 ore; può essere esteso fino a 10 ore non più di due volte nell’arco della settimana).
L’articolo 4 del regolamento europeo, introduce varie definizioni tutte correlate all’autotrasporto, in particolare, per la presente esposizione, è opportuno richiamare il dettato della lett. g):
«periodo di riposo giornaliero»: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il «periodo di riposo giornaliero regolare» sia il «periodo di riposo giornaliero ridotto»:
«periodo di riposo giornaliero regolare»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione,
«periodo di riposo giornaliero ridotto»: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore.
Inoltre è opportuna una lettura della seguenti lett. j), k) e l).
j) «tempo di guida»: la durata dell’attività di guida registrata:
– automaticamente o semiautomaticamente dall’apparecchio di controllo come definito all’allegato I e all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85; o
– manualmente come richiesto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
k) «periodo di guida giornaliero»: il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;
l) «periodo di guida settimanale»: il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.
Ai fini della contestazione della violazione prevista dall’art. 174 C.d.S, si forniscono le seguenti indicazioni di interesse collettivo per gli operatori di polizia stradale.
Il citato articolo così detta:
“ Art. 174 Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose”
La Circolare – 29/12/2010 – Prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 – del Ministero dell’Interno, avente ad oggetto: “Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme”, al punto 6) Procedura per la restituzione dei documenti ritirati ai sensi degli artt. 174 e 178 C.d.S, così cita:
“In caso di violazione delle disposizioni degli artt. 174 ed 178 C.d.S, in tema di durata della guida e del riposo dei conducenti professionali, la L. 120/2010 ha previsto che l’organo accertatore provveda al ritiro dei documenti di guida del conducente, imponendo a questi di non proseguire nella guida fino a quando non ha completato i prescritti periodi di interruzione o riposo giornaliero o settimanale. Nel verbale di contestazione, conformemente alle disposizioni dei predetti articoli, deve essere riprodotta l’espressa autorizzazione per il conducente, completati i prescritti periodi di riposo, a recarsi, per la via più breve, presso l’ufficio di polizia da cui dipende l’organo accertatore.
A tal proposito si precisa che i predetti documenti potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti.”
Fonte: LEGGIOGGI.IT