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03 Nov 2016

Obbligazione doganale: quando è responsabile il datore di lavoro

OBBLIGAZIONE_DOGANALE

 

Questione sulla quale la Corte di Giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi.

 

Il datore di lavoro - persona giuridica diviene debitore doganale della relativa obbligazione, nel caso in cui uno dei suoi dipendenti, che non sia il suo rappresentante legale, abbia introdotto irregolarmente merci nel territorio dell’Unione agendo nei compiti a lui affidati e/o nell’esercizio delle proprie competenze. Con specifico riferimento al caso di specie, il dipendente della società trasportava la merce per conto della società medesima su una nave da essa gestita ed eseguendo le istruzioni impartite da altro dipendente della stessa, responsabile del trasporto delle merci di cui trattasi. Pertanto, ciò deve considerarsi sufficiente per ritenere che il datore di lavoro sia responsabile dell’obbligazione doganale. Sono queste le conclusioni alle quali è giunto l’Avvocato generale, depositate il 26 ottobre 201 6relativamente alla causa C-679/15.

 
In che misura il datore di lavoro è responsabile per un’obbligazione doganale sorta per aver uno dei suoi dipendenti violato, nell’adempimento delle mansioni affidategli, obblighi doganali?
È questa la questione sulla quale la Corte di Giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi.
 
 
Il caso: esportazione temporanea di merce non dichiarata
 
 
Una società svizzera operante nel settore della logistica, offriva servizi di trasporto sulle acque interne europee.
La stessa era stata incaricata di esportare dal territorio doganale verso la Svizzera due trasformatori mediante l’utilizzo di una motonave.
La stessa società veniva informata, lo stesso giorno, che la nave che avrebbe dovuto caricare dei beni dalla Francia con destinazione Germania aveva avuto dei problemi e quindi non era disponibile per effettuare il trasporto.
 
Responsabile di entrambi i trasporti era un dipendente esperto in materia di trasporti pesanti.
 
In mancanza di una nave sostitutiva, il responsabile di entrambe le spedizioni provvedeva ad effettuare entrambi i trasporti, trascurando però di dichiarare alle competenti autorità doganali tedesche che parte della merce era esportata solo temporaneamente; merce che le stesse autorità doganali rilevavano nel corso di una ispezione.
 
Queste, pertanto, contestavano l’operato ed emettevano un avviso di accertamento con riferimento ai dati all’importazione dei beni in Germania.
La società proponeva ricorso dinanzi al giudice competente negando di aver agito con negligenza.
 
Dubitando che il datore di lavoro possa essere considerato debitore di un’obbligazione doganale, il giudice decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre la questione all’attenzione della Corte di Giustizia UE.
 
 
Le conclusioni dell’Avvocato Generale
 
 
Secondo l’Avvocato Generale per dirimere la questione occorre spiegare che esiste un limite esterno alla responsabilità di un datore di lavoro per le azioni compiute dal suo dipendente.
A tal proposito, è sufficiente rilevare che se un dipendente agisce al di fuori dei compiti affidatigli non seguendo, ad esempio, gli ordini o le istruzioni, è plausibile che un datore di lavoro possa sottrarsi alla responsabilità ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 3, del codice doganale.
Nella causa dinanzi al giudice del rinvio emerge, tuttavia, che il comandante della nave ha seguito le istruzioni impartite dal dipendente incaricato del trasporto in questione.
 
 
Inoltre, nei casi in cui un dipendente fosse coinvolto nel contrabbando di merci, un datore di lavoro non diverrebbe, di norma, debitore ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 3, del codice doganale, salvo sia possibile accertare che il traffico illegale di merci avveniva per conto di detto datore di lavoro.
 
 
Da ultimo, se un dipendente, come nel caso di specie, trasporti, nel corso dello stesso viaggio, macchinari o altre merci per conto proprio, accanto a quelli affidatigli dalla società per cui lavora, egli continuerebbe sì
ad agire nell’esecuzione delle mansioni affidategli, ma la società si sottrarrebbe ad ogni responsabilità ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 3, del codice doganale per ogni obbligazione doganale derivante da tali merci ulteriori, posto che il dipendente avrebbe agito, rispetto ad esse, al di fuori dell’ambito dei compiti a lui affidati e quindi non per conto del datore di lavoro.
 
 
Ciò detto, con specifico riferimento al caso di specie, si deve rilevare che il dipendente della società svizzera trasportava la merce per conto della società medesima su una nave da essa gestita ed eseguendo le istruzioni impartite da altro dipendente della stessa, responsabile del trasporto delle merci di cui trattasi. Pertanto, ciò deve considerarsi sufficiente per ritenere che il datore di lavoro sia responsabile dell’obbligazione doganale in forza dell’articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale.
 
 
 
Fonte: IPSOA
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