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02 Nov 2016

Distacco Trasnazionale: il Ministro del lavoro pubblica decreto

 

Primo passo per assicurare che siano salvaguardati i diritti e le condizioni di remunerazione dei lavoratori.

 

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre scorso, il Decreto Ministeriale a firma del Ministro del lavoro Poletti che rende operativa la disposizione contenuta nel decreto legislativo 17 luglio 2016, n.  136 recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

 

Si tratta – e ciò spiega perché abbiamo assai insistito con il Governo affinché la pubblicazione del Decreto operativo avvenisse – di una prima arma che potrà servire ad evitare il fenomeno del cosiddetto “dumping trasnazionale” ovvero la concorrenza sleale realizzata attraverso l’abbattimento artificiosodei costi di trasporto realizzato con l’utilizzo spregiudicato dello strumento del distacco trasnazionale.

 

Si tratta, a ben vedere, di un primo passo nella lunga strada tesa ad assicurare che siano salvaguardati i diritti e le condizioni di remunerazione complessiva dei lavoratori che, da Paesi dove il salario e gli oneri sociali sono normalmente assai più bassi che in Italia, vengono distaccati nel nostro Paese e che, in mancanza di una adeguata normativa di sostegno, finirebbero per essere condannati ad una minore retribuzione pur svolgendo il medesimo lavoro dei loro colleghi residenti in Italia.

 

Occorre dire che si tratta soltanto di un primo passo e, per giunta, assai stentato.

 

Il decreto ministeriale definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni al Ministero del Lavoro, introducendo un nuovo modello denominato “UNI_Distacco_UE”, aggiornato periodicamente con decreto direttoriale e disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

 

Il decreto è corredato di 3 allegati:

  • Allegato A – Contiene il modello “UNI_Distacco_UE”, composto da 5 sezioni, riguardanti i dati identificativi del prestatore di servizi (impresa distaccante o agenzia di somministrazione stabilita all’estero), del referente del prestatore di servizi (soggetto elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali), del soggetto distaccatario (utilizzatore della prestazione lavorativa), dei distacchi (con durata e sede del distacco, nonché con i dati del lavoratore distaccato) e dell’invio. L’allegato si compone anche di una guida alla compilazione, che descrive ciascun singolo campo da compilare, l’obbligatorietà o meno della compilazione e le modalità di codifica del campo.
  • Allegato B – Si tratta di un file Excel che identifica la versione del modello “UNI_Distacco_UE”.
  • Allegato C – Contiene le modalità tecniche di compilazione e trasmissione delle comunicazioni di inizio, variazione o annullamento.

 

Dicevamo che si tratta, certamente, di un passo in avanti, ma di un passo assai stentato. E ciò per due buone ragioni:

 

  1. Al Decreto manca – in quanto non lo ha previsto il Decreto Legislativo – tutta la parte che possa rendere efficace un controllo su strada della regolarità del distacco.

 

Nonostante, infatti,  il Decreto imponga una preventiva comunicazione, da parte dell’impresa distaccante, alle autorità italiane, tale da evidenziare la regolarità del trattamento del lavoratore distaccato, è peraltro vero che ciò non comporta alcun obbligo di mantenere nel camion la prova dell’avvenuta comunicazione, cosicché l’agente che dovesse fermare per un controllo l’autista distaccato, non avrebbe alcuno strumento per poter contestare l’eventuale mancata comunicazione, a meno di non “sequestrare” per qualche ora il malcapitato in attesa che l’INPS, eventualmente, riesca a comunicare la regolarità o meno della situazione del lavoratore…..

 

  1. Manca, inoltre, almeno fino ad oggi, la nomina dell’Osservatorio previsto dal D. Lgs. 136/2016 e, conseguentemente, manca la pubblicazione, sul sito del Ministero del lavoro, di quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 136, che così recita:

 

  • Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di  distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti.  Esse in particolare sono relative a:

 

a) condizioni di lavoro e di occupazione applicabili   ai lavoratori distaccati in Italia;

b) contratti collettivi applicabili ai lavoratori distaccati in Italia, con particolare riferimento alle tariffe minime salariali e ai loro elementi costitutivi, al metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e ai criteri per la classificazione   del personale;

c) procedure per sporgere denuncia, nonché la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro applicabile ai lavoratori distaccati;

d) soggetti a cui i lavoratori e le imprese possono rivolgersi per ottenere informazioni con riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali.

 

  • Tutte le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in lingua italiana e inglese, in modo trasparente, chiaro e dettagliato, conformemente agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e sono accessibili gratuitamente.

 

È evidente che fintanto che tali dati non saranno di dominio pubblico, sarà difficile poter perseguire le aziende che utilizzano in modo fraudolento l’istituto del distacco trasnazionale e, invece, si metterà in estrema difficolta quelle numero aziende straniere oneste, che utilizzano in modo trasparente i lavoratori distaccati.

 

Sono settimane e settimane che i nostri colleghi dell’UETR ci tempestano di mail per conoscere come regolarsi e le loro domande sono tutte assai semplici:

  • A chi spedire i moduli che attestano la regolarità del distacco?
  • A chi rivolgersi per conoscere quale sia il trattamento salariale lordo corretto che occorre assicurare al lavoratore distaccato in Italia?
  • Come provare di aver fatto tutto quanto previsto senza correre il rischio di essere fermati per strada e sottoposti ad un esame lungo e snervante?
  • E, soprattutto, lo Stato italiano sarà davvero capace di utilizzare questa norma per colpire i “bagarini” lasciando operare le aziende corrette?

 

Ci dispiace dover riconoscere che, in attesa dell’incontro con il Ministero del lavoro che la Sottosegretaria Vicari si è impegnata a facilitare, a queste domande noi non sappiamo ancora dare risposta.

 

Alla faccia dei francesi che, quando hanno deciso di fare sul serio contro il bagarinaggio internazionale, sono riusciti, in poche settimane, a metter su un sistema assai efficace e che, forse, avremmo dovuto limitarci, semplicemente, a copiare.

 

 

Fonte: ASSOTIR

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