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08 Set 2016
Venerdì 9 settembre 2016 scade la validità delle carte di qualificazione per trasporto merci (CQC) rilasciate per documentazione.
Ai fini del loro rinnovo quinquennale è bene ricordare – anche rispetto ad alcune notizie stampa dell’ultima ora – che i conducenti interessati devono:
Solo i conducenti che hanno completato il corso e sono in possesso della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo CQC in motorizzazione possono invocare l’applicazione della circolare ministeriale 3 settembre 2014 secondo la quale “il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa prima della sua scadenza, può esercitare l’attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta della presentazione dell’istanza vidimata dall’Ufficio Motorizzazione civile, nelle more del rilascio del documento rinnovato, che deve avvenire improrogabilmente entro tre mesi dalla presentazione della richiesta”.
Ai conducenti che dal 10 settembre guidano con CQC non rinnovata verrà applicata la sanzione prevista dall’art. 126, comma 11 del codice della strada: sanzione amministrativa da 155 a 624 euro e ritiro della CQC formato card o (per chi ha la patente CQC, con patente ancora valida) diffida a guidare professionalmente mezzi CQC fino al rinnovo della stessa. In caso di guida con CQC ritirata o in violazione della diffida: sanzione amministrativa da 1.998 a 7.395 euro e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
Fonte: CONFTRASPORTO