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31 Mag 2016
La Gazzetta Ufficiale europea del 26 maggio 2016 ha pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2016/799 del 18 marzo 2016 che applica il Regolamento UE 165/2014 sulle disposizioni tecniche dei nuovi apparati per camion e autobus.
La Commissione Europea ha adottato i cronotachigrafi digitali di seconda generazione, definiti anche "intelligenti", con il Regolamento UE165/2014 che a differenza dell'attuale generazione possono connettersi a un sistema di localizzazione satellitare (anche il Galileo), attuare una connessione remota per la "diagnosi precoce" e gestire un'interfaccia con i sistemi di trasporto "intelligenti".
Dopo avere deciso le caratteristiche della seconda generazione di cronotachigrafi digitali, che saranno obbligatori sui veicoli industriali immatricolati dal 2019, la Commissione Europea ha redatto e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento esecutivo, che definisce le prescrizioni tecniche degli apparecchi. È un testo di oltre 500 pagine che stabilisce le norme per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei cronotachigrafi digitali e dei loro componenti.
Il sistema di diagnosi precoce remota ha lo scopo di trasmettere a un agente che svolge controlli su strada i dati del cronotachigrafo e le informazioni sulla massa complessiva e sulla massa per asse della combinazione, per permettere un controllo efficace e rapido dei veicoli con un numero ridotto di dispositivi elettronici nella cabina del veicolo. Questo controllo remoto però non potrà essere usato vicino ai caselli autostradali, perché usa la stessa banda di frequenza (5795-5805 Mhz) dei sistemi di telepedaggio.
I dati che saranno trasmessi sono: l'ultimo tentativo di violazione della sicurezza, l'interruzione più lunga dell'alimentazione di energia, guasto del sensore, errore dei dati di movimento, dati contrastanti sul movimento del veicolo, guida in assenza di una carta valida, inserimento della carta durante la guida, dati relativi alla regolazione dell'ora, dati relativi alla taratura comprese le date delle ultime due registrazioni di tarature memorizzate, numero d'immatricolazione del veicolo, velocità registrata dal tachigrafo.
Il cronotachigrafo dovrà permettere la geolocalizzazione del veicolo tramite sistemi Galileo ed Egnos, oltre che tramite altri sistemi di localizzazione satellitare. Il cronotachigrafo dovrà registrare la pozione del veicolo (insieme con il sensore di movimento) nei punti il cui conducente inizia e termina il periodo di lavoro giornaliero e quelli dove il periodo di guida continuo del conducente raggiunge un multiplo di tre ore.
Un capitolo importante è la sicurezza per evitare manomissioni dell'apparecchio, come avviene ora, in modo piuttosto semplice (anche on una calamita). Quindi, accanto al sensore di movimento - che resta la principale fonte di misurazione della velocità e della distanza – opera il ricevitore satellitare e l'apparecchio svolge un confronto tra le due informazioni, per verificare che siano coerenti tra loro. Inoltre, il Regolamento prescrive la sostituzione degli apparecchi dopo quindici anni dalla validità del certificato di sicurezza.
Trentasei mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/799 (ossia venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea, quindi a giugno del 2019) tutti i veicoli immatricolati negli Stati membri dell'Unionedovranno montare i nuovi cronotachigrafi. Il Regolamento impone anche che tutti i veicoli per il trasporto internazionale (quindi anche quelli immatricolati prima di giugno 2019) dovranno avere i cronotachigrafi di seconda generazione 15 anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento (quindi da giugno 2031). Leggi tutta la notizia
Fonte: TE - TRASPORTO EUROPA