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25 Feb 2016
Con la circolare n. 4/D del 23 febbraio 2016, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune indicazioni sui controlli riguardanti il credito d’imposta sul gasolio per autotrazione con specifico riguardo alle forme di titolarità giuridica dell’autoveicolo utilizzato.
Il documento intende dare certezza agli esercenti attività di trasporto sulla spettanza o meno del beneficio, fornendo alcuni criteri direttivi emersi alla luce delle posizioni recentemente sostenute dall’Avvocatura Generale dello Stato e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.
Per quanto concerne gli esercenti attività di trasporto merci tra i dati richiesti nella dichiarazione necessaria a fruire delle agevolazioni è necessario riportare per singolo autoveicolo il titolo giustificativo del possesso. Mentre non si pongo problemi particolare in relazione all’ipotesi del mezzo detenuto in proprietà, l’esercente attività di autotrasporto merci per conto di terzi può avere la disponibilità dell’autoveicolo a titolo di locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto.
La possibilità di concedere ed utilizzare autoveicoli mediante comodato o noleggio senza conducente è riservata ad imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori le quali utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi. In entrambe le fattispecie, il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone l’osservanza del suddetto vincolo e la forma scritta del contratto.
Nel caso del comodato, il titolo di disponibilità del veicolo è documentato da parte dell’esercente, oltreché dal contratto debitamente registrato, con l’esibizione della copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile.
Analoga valutazione vale per taluni contratti (ad es., i c.d. nolo a freddo) dei quali viene segnalato l’utilizzo nella pratica commerciale per far fronte ad esigenze occasionali. Con tali figure negoziali, funzionalmente riconducibili alla locazione senza conducente, l’attività di trasporto merci viene svolta dall’esercente mediante la messa a disposizione dei mezzi da parte di altro autotrasportatore per conto terzi, sul quale non gravano oneri di acquisto dei carburanti. Fermo restando le condizioni di ammissibilità fissate dalla disciplina della locazione senza conducente ed i requisiti di legittimazione per ottenere l’agevolazione, il riconoscimento del rimborso d’accisa può aver luogo a favore del reale utilizzatore dell’autoveicolo sempreché sia garantita l’esclusività del possesso degli autoveicoli nel periodo di utilizzo e che il contratto sia stato debitamente registrato.
Al riguardo la circolare richiama l’attenzione sull’obbligatorietà della compilazione dei campi relativi alla data di inizio e di fine possesso ricompresi nel Quadro A-1 secondo le modalità riportate nella legenda della dichiarazione.
Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
Con riguardo all’esercizio dell’autotrasporto merci in conto proprio, infine, la circolare rinvia all’art.31, comma 1, lett.a), della legge 298/1974 che nell’individuare puntualmente i titoli di disponibilità degli autoveicoli esclude in tale settore la locazione ed il comodato. Leggi tutta la notizia