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19 Feb 2016
Ad integrazione di quanto comunicato lo scorso 1 febbraio, in occasione di una riunione tenuta presso la Commissione UE a Mosca è emerso quanto segue:
Il "luogo di carico" della merce non è più rilevante quando si tratta di permessi bilaterali, mentre l'origine del carico è considerata adesso vincolante.
Questo è il risultato dell'attuazione di una loro legge approvata nel 2014, che è entrata in vigore all'inizio del 2015 e che è stata attuata attraverso decreti promulgati nei mesi di agosto e ottobre 2015, per mezzo degli ordini del Ministero dei Trasporti n. 248 e 301.
Le implicazioni pratiche sono importanti: i centri logistici in Europa orientale non possono più accumulare carichi provenienti da diversi Paesi UE per poi procedere all’introduzione in Russia per mezzo di licenze bilaterali.
Fonte: ASSOTIR