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19 Feb 2016
Una sentenza del Tribunale di Nola ha disposto il pagamento di un autotrasporto al destinatario della spedizione, anche se questa non era esplicitamente inviata in porto assegnato.
L'associazione degli autotrasportatori Fiap ha diffuso una nota dell'avvocato Pasquale Bonanni relativa a una sentenza emessa il 25 gennaio 2016 dal Tribunale di Nola sulla responsabilità del destinatario sul pagamento del nolo di trasporto. In questo caso, un autotrasportatore che non aveva ricevuto il pagamento dal suo committente, che era il mittente della spedizione, ha chiesto la somma al destinatario. La questione è arrivata in Tribunale, dove i giudici hanno affermato il principio secondo cui "nel contratto di trasporto, il destinatario, con la ricezione della merce subentra al mittente nell'obbligo di pagare al vettore, a prescindere dall'esistenza di una clausola di porto assegnato".
L'avvocato Bonanni, che era il legale dell'autotrasportatore, spiega che questa decisione deriva dal combinato disposto degli articoli 1689, 1692 e 1510 del Codice Civile (rafforzato dall'articolo 13 della convenzione CMR sui trasporti internazionali). In concreto, questi articoli stabiliscono che nel momento in cui il destinatario richiede la consegna della merce subentra al mittente "ipso iure" (ossia per disposizione derivante immediatamente dalla legge, senza la necessità di altri provvedimenti) non solo "nei diritti nascenti dal contratto di trasporto", ma anche "nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto". Leggi tutta la notizia
Fonte: TE - TRASPORTO EUROPA