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20 Gen 2016
Il diritto dell'Unione mira a garantire un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza negli Stati membri mediante un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza. Questo meccanismo è denominato «European competition network» (Ecn).
Nel 2006, l'Ecn ha adottato, a livello europeo, un programma modello riguardante la clemenza. Nel 2007, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato («Agcm») ha adottato, a livello italiano, un modello simile che prevedeva una domanda «semplificata» di clemenza. Tali programmi sono volti, in particolare, a promuovere l'individuazione di comportamenti illeciti, incoraggiando i partecipanti alle intese a denunciarle. Infatti, il sistema di clemenza si basa sul principio secondo cui le autorità garanti della concorrenza esonerano dal pagamento dell'ammenda l'impresa che denunci la propria partecipazione a un'intesa, a condizione che sia la prima a fornire informazioni idonee, in particolare, a consentire l'accertamento di un'infrazione alle regole della concorrenza.
Nel 2007 e nel 2008, la Dhl express (Italy) nonché la Dhl global forwarding (Italy), l'Agility logistic e la Schenker italiana hanno presentato separatamente alla Commissione e all'Agcm delle domande di clemenza, ponendo in luce alcune violazioni al diritto della concorrenza dell'Unione nel settore dei servizi di spedizione internazionale di merci.
Il 15 giugno 2011, l'Agcm ha stabilito che diverse imprese, tra cui la Dhl, la Schenker e l'Agility, avevano partecipato a un'intesa nel settore dei servizi di trasporto internazionale di merci su strada da e per l'Italia. In tale decisione, l'Agcm ha affermato che la Schenker era stata la prima società ad averle chiesto l'immunità dalle ammende in Italia per le spedizioni di merci su strada, poiché tale società aveva depositato la propria domanda il 12 dicembre 2007. In applicazione del programma di clemenza nazionale, la Schenker non è stata quindi condannata ad alcuna ammenda. Per contro, la Dhl e l'Agility sono state, ciascuna, condannate al pagamento di un'ammenda (sia pure ridotta).
La Dhl ha proposto ricorso dinanzi ai giudici italiani al fine di ottenere l'annullamento della decisione dell'Agcm. Tale società fa valere, in particolare, che l'Agcm ha ritenuto ingiustamente che essa non fosse stata la prima a chiedere l'applicazione del programma nazionale di clemenza e che, quindi, non potesse beneficiare dell'immunità dalle ammende. Secondo la Dhl, l'Agcm avrebbe dovuto tener conto della domanda d'immunità presentata alla Commissione il 5 giugno 2007, ossia prima della domanda presentata dalla Schenker dinanzi all'Agcm.
Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell'Unione per quanto concerne i rapporti esistenti tra i diversi procedimenti coesistenti all'interno dell'Ecn.
Nella sua sentenza odierna, la Corte afferma che gli strumenti adottati nell'ambito dell'Ecn, compreso il programma modello di clemenza, non hanno effetto vincolante nei confronti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e ciò indipendentemente dalla natura, giurisdizionale o amministrativa, di tali autorità .
Inoltre, non sussiste alcuna connessione giuridica tra la domanda d'immunità presentata alla Commissione e la domanda semplificata presentata per la medesima intesa a un'autorità nazionale garante della concorrenza, sicché quest'ultima non è obbligata a valutare la domanda semplificata alla luce della domanda d'immunità presentata alla Commissione né è tenuta a contattare la Commissione per avere informazioni sull'oggetto e sui risultati del procedimento di clemenza attuato a livello europeo.
Infine, la Corte dichiara che che consenta di accettare la domanda semplificata d'immunità da parte di un'impresa, qualora quest'ultima abbia presentato parallelamente alla Commissione non una domanda d'immunità totale, bensì una mera domanda di riduzione di ammende. Leggi tutta la notizia
Fonte: IL SOLE 24