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04 Dic 2015
La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi intorno ad un'interessante questione in materia di contratto di trasporto marittimo internazionale su polizza di carico.
In particolare, si è discusso se la clausola free in and out (breviter f.i.o.) possa escludere la responsabilità del vettore o del suo ausiliario in ordine all'esecuzione delle prestazioni accessorie di caricamento e di stivaggio della merce.
I Giudici hanno risposto in senso negativo al quesito prospettato e sono giunti a siffatta conclusione una volta dopo aver svolto una profonda indagine circa la clausola in parola e, più esattamente, la sua natura. Essi, dunque, hanno deciso di sposare quell'orientamento giurisprudenziale in forza del quale tale clausola presenta un carattere essenzialmente economico (ex pluribus Cass. sent. n. 5565/1982; Cass. sent. n.5158/1995). I giudici, invero, hanno acutamente osservato che lo scopo della clausola in commento è unicamente quello di addossare le spese di caricamento e di sbarco della merce rispettivamente al caricatore e al ricevitore. Discorso a parte deve essere effettuato nel caso in cui nella clausola siano presenti indicazioni più specifiche e più dettagliate che permettono di escludere quanto appena detto.
Pertanto, la regola generale contenuta all'interno dell'articolo 442 del codice della navigazione, che sancisce che il vettore risponde di tutti i rischi connessi all'espletamento delle attività di caricamento e di imballaggio della merce, può essere derogata da un patto, da un regolamento portuale o dagli usi locali, ma non anche da una clausola che riguardi aspetti che sono prettamente di tipo economico, clausola f.i.o. inclusa nella lista.
A nulla rileva la circostanza che le prestazioni accessorie debbano essere effettuate dall'ausiliario del vettore, come è avvenuto nel caso di specie. Se così non fosse sarebbe disatteso l'intento del Legislatore, quello di apprestare una tutela piena alla parte contrattuale adempiente.
Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità, la controricorrente sosteneva il contrario e, cioè, che la clausola in commento fosse idonea a derogare la regola che abbiamo preso in esame in precedenza. Interpretazione, questa, priva di qualsivoglia fondamento, in quanto non tiene in debita considerazione la natura della stessa oltre che le sue finalità.
Del resto va precisato, poi, che l'articolo 3 della Convenzione di Bruxelles colpisce con la pesante sanzione della nullità tutte quelle clausole, quelle pattuizioni e quegli accordi che esonerano il vettore dalla responsabilità per i danni subiti dalla merce e per la perdita della stessa a causa di un suo comportamento colposo o in caso di inosservanza degli obblighi e dei doveri previsti dallo stesso articolo, così come tutti quegli accordi che limitano tale responsabilità (art.3, par.8 Convenzione cit.). Leggi tutta la notizia
Fonte: ALTALEX