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28 Ott 2015
Un periodo di riposo giornaliero, in base a quanto dispone l’art. 8 del regolamento CE n.561/2006, va effettuato “nell’arco delle 24 ore” dal termine del precedente periodo di riposo. Ma cosa vuol dire in concreto “nell’arco delle 24 ore”?
A questa domanda ha fornito una risposta la stessa Unione europea attraverso la nota orientativa 7, spiegando innanzi tutto che le 24 ore a cui fa riferimento la normativa iniziano quando finisce un periodo di riposo giornaliero o settimanale “qualificabile come tale”. Cosa vuol dire “qualificabile come tale”? Vuol dire che il riposo da effettuare nelle 24 ore successive al precedente riposo deve essere, almeno, della durata minima richiesta dalla legge (9 ore). In realtà, questo periodo di riposo può terminare anche dopo l’arco di 24 ore dal precedente riposo, quando dura di più del minimo richiesto dalla normativa.
A questo punto, se l’arco delle 24 ore termina quando il periodo di riposo obbligatorio non è terminato – e quindi per questa ragione l’autista va sanzionato – ma prosegue nel successivo arco di 24 ore e raggiunge successivamente la durata minima prescritta, il calcolo dell’arco delle 24 ore successive inizia quando l’autista ha terminato il suo periodo di riposo di almeno 9/11 ore o più e riprende il suo periodo di lavoro giornaliero. Leggi tutta la notizia
Fonte: UOMINI E TRASPORTI