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19 Ott 2015
La necessità di ricercare nuovi sbocchi commerciali e la conseguente globalizzazione dei mercati spingono le imprese verso l’internazionalizzazione, ma frequentemente nella pianificazione commerciale ed economica viene sottovalutata la parte doganale, la quale viene presa in seria considerazione solo all’insorgere di contestazioni.
La pianificazione doganale è una attività di analisi strategica dei flussi internazionali dell’impresa propedeutica a una analisi dei rischi di una potenziale contestazione e di risparmi, leciti, dei costi doganali; a tal proposito è importante la conoscenza delle regole, in quanto le stesse posso fungere da volano di successo per un determinato business o determinare il fallimento dello stesso.
Nella logica sopra richiamata, il business plan aziendale deve prevedere ed evidenziare le seguenti regole:
➢ la classificazione del bene che si intende importare, in funzione della quale si determina l’aliquota daziaria da applicare; classificazione: analisi preliminare del prodotto=individuazione delle caratteristiche oggettive=applicazione dei principi di classificazione, delle interpretazioni vincolanti (eventuale richiesta di informativa tariffaria vincolante alla dogana )=individuazione della voce doganale NC=individuazione dell’aliquota daziaria TDC corrispondente.
➢ Il valore e/o la quantità del bene, che, a seconda del tipo di dazio afferente, determinano la base di imponibilità del dazio applicabile; Valore: i risparmi leciti dei dazi possono essere ottenuti tramite una attenta analisi dei contratti di fornitura e dei contratti riferiti alle commissioni di acquisto, i diritti di licenza - “royalties”- e ed altri elementi del costo che solo a determinate condizioni rientrano nel valore imponibile e quindi assoggettate ai dazi; ad esempio le commissioni di acquisto se indicate in maniera separata dal costo dei prodotti, non sono da includere nel valore doganale imponibile. Inoltre una attenta disamina dei contratti di utilizzo di marchi, licenze, brevetti, potrà dirci se considerare lecitamente escluse queste componenti di costo dal valore imponibile. Non ultimo, ai fini di un lecito risparmio sui dazi è possibile ricorrere al metodo di calcolo del valore imponibile in dogana chiamato “first sale price”, che consente agli operatori di intermediazione alla vendita di considerare, come base imponibile in dogana per l’applicazione dell’aliquota daziaria, il prezzo relativo alla prima vendita, ovvero quello che precede l’esportazione, ovviamente inferiore a quello stabilito all’importazione.
➢ L’origine, distinta tra origine non preferenziale e origine preferenziale, che determina nella prima ipotesi l’applicazione di eventuali dazi, oppure riduzioni/esenzioni delle aliquote daziarie, per la seconda ipotesi. Ancora più nel dettaglio la valutazione di merito, della pianificazione doganale, deve essere fatta per ricorrere a regimi sospensivi o economici come il deposito doganale, il deposito IVA, il perfezionamento, l’ammissione temporanea, la trasformazione sotto controllo doganale, ecc.
Inoltre, operando sui mercati internazionali è di fondamentale importanza essere riconosciuti come operatori affidabili e l’ordinamento europeo mette a disposizione delle aziende la possibilità di certificarsi come soggetto affidabile tramite l’AEO (operatore economico autorizzato); la certificazione AEO offre indiscutibili vantaggi operativi in termini di semplificazioni doganali all’interno dell’Unione e in quei Paesi dove l’Unione Europea ha stipulato accordi di mutuo riconoscimento dei programmi AEO, vedasi Stati Uniti D’America, Messico, Giappone.
L’ambito doganale è molto specialistico, si opera in un quadro normativo complesso che comprende norme nazionali, comunitarie e internazionali, a volte anche contrastanti tra loro, con conseguenti potenziali rischi di carattere economico in caso di contestazioni; le aziende devono essere consapevoli di questa situazione e devono tutelarsi valutando l’affidabilità del proprio fornitore anche, ad esempio, contrattualizzando una eventuale origine preferenziale, che obblighi il fornitore a rispondere di maggiori diritti doganali e sanzioni derivanti, in caso non fosse riconosciuta tale.
È bene tenere sempre presente che l’errore, seppur in buona fede, o la non conoscenza della norma comunitaria non assolvono: la Corte di Giustizia Europea ha infatti affermato che è compito dell’operatore economico agire con diligenza nel rispetto delle norme vigenti e lo stesso operatore è tenuto ad un costante aggiornamento della norma e della sua interpretazione, pena l’applicazione dei maggiori diritti doganali e delle relative sanzioni.
Fonte: EUROMERCI