Cerca Aziende di:
29 Mag 2015
Genova - In uno scenario mondiale globalizzato e sempre più aperto agli scambi internazionali, le procedure per lo sdoganamento della merce devono rispondere a esigenze di semplicità e rapidità. Per questo motivo, al fine di alleggerire di oneri le imprese che abitualmente operano con l’estero, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione 13 aprile 2015, n. 38/E, ha affermato che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni da fornitori italiani, la dichiarazione d’intento possa essere presentata in dogana in forma cumulativa, ossia con riferimento a più operazioni di importazione, fino a concorrenza del plafond Iva utilizzabile nell’anno di riferimento. Tale chiarimento, basato su un’evidente ratio di semplificazione delle procedure doganali, supera l’orientamento precedente, assunto con r.m. 27 luglio 1985, n. 355235, secondo il quale l’operatore era tenuto a presentare in dogana, all’atto dello sdoganamento, tante lettere d’intento quante erano le singole importazioni. Tale prassi, seppur basata sulla necessità di effettuare i dovuti controlli in relazione a ciascuna operazione doganale, costituiva un onere amministrativo, ostativo alla fluidità dei traffici internazionali. Ora, invece, l’Agenzia delle entrate consente ai soggetti che abitualmente svolgono transazioni con l’estero (c.d. esportatori abituali) di effettuare più importazioni senza applicazione dell’Iva, trasmettendo all’Ufficio una sola dichiarazione d’intento.
In considerazione della consueta pluralità di soggetti legittimati a intervenire in materia di Iva in dogana, occorre rilevare che la volontà espressa dell’Agenzia delle entrate non sarebbe stata, da sola, sufficiente a rendere operativo l’intervento chiarificatore, essendo, sul punto, necessaria anche analoga posizione dell’Agenzia delle dogane. Al riguardo, con nota 20 maggio 2015, prot. n. 58510, l’amministrazione doganale ha affermato che, dal 25 maggio 2015, gli operatori sono dispensati dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento ed è altresì consentito l’utilizzo delle lettere d’intento “cumulative”. In particolare, a partire dal 25 maggio 2015, per l’utilizzo in dogana del plafond Iva non occorre più allegare alla dichiarazione di importazione copia cartacea della lettera d’intento. Quest’ultima, inoltre, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione 38 del 2015, e ora confermato dall’Agenzia delle dogane con nota 20 maggio 2015, prot. n. 58510, può riguardare una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento.
Gli esportatori abituali, pertanto, per acquistare senza l’applicazione dell’Iva, possono utilizzare lettere d’intento cumulative, valide per più importazioni. Sotto il profilo operativo, l’operatore può compilare, alternativamente, il campo 1, per ogni singola operazione, specificandone l’importo, ovvero il campo 2 del modello della dichiarazione d’intento (c.d. Mod. DI), inserendo l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva, che presume di utilizzare nel periodo di riferimento. Tale procedura semplificata, per diventare pienamente operativa, ha dovuto aspettare il “via libera” dell’Amministrazione doganale, in quanto, dal monitoraggio effettuato dall’Agenzia delle dogane sulla qualità dei dati delle dichiarazioni doganali, è stata riscontrata un’elevata percentuale di errori nell’indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento (nota 20 aprile 2015, prot. n. 46452).
L’attesa è terminata con la nota 20 maggio 2015, prot. n. 58510, la quale, da un lato, dispensa gli operatori dalla consegna in dogana della copia cartacea della lettera d’intento, dall’altro, consente di presentare una dichiarazione d’intento per più importazioni. Tale novità rappresenta una effettiva semplificazione delle procedure doganali e risponde all’esigenza, sempre più marcata, di una maggior celerità negli scambi commerciali internazionali. Dal 25 maggio 2015, dunque, gli operatori avranno la piena facoltà di lavorare in maniera più snella, gestendo il regime Iva di non imponibilità in un nuovo ambiente informatico e semplificato.
Fonte: THE MEDI TELEGRAPH