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08 Apr 2015

ADR, pubblicata in G.U. la direttiva europea 2014/103/UE

merci_pericolose

 

Trasporto interno di merci pericolose

 

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 35 - Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Art. 3 - Disposizioni generali
 
  1. Fatte salve le norme generali relative all'accesso al mercato  o le norme applicabili  in  maniera  generale  al  trasporto  di  merci
pericolose,  il  trasporto  di  merci  pericolose  è  autorizzato  a condizione che  siano  rispettate  le  disposizioni  stabilite  negli
allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
  2. Fatte salve le eventuali deroghe adottate ai sensi dell'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  dell'articolo
35, commi 5 e 7, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11 luglio 1980, n. 753, come modificati rispettivamente  dagli  articoli
6, comma 1, lettere c) e d), e 7 del  presente  decreto,  nonché  ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7,  le  merci  pericolose  non  sono
oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto:
    a) negli allegati A e B dell'ADR, come  applicabili  a  decorrere dal  1°  gennaio  2009,  restando  inteso  che  i   termini:   «parte
contraente»  sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Stato  membro»,  come opportuno;
    b) nell'allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2009;
    c) nei regolamenti allegati all'ADN, applicabili  con  effetto  a decorrere dal 1° luglio 2011, così come l'articolo 3, lettere f)  ed
h), l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'ADN,  nei  quali  i  termini:
«parte contraente» sono sostituiti dai seguenti: «Stato membro», come opportuno. Leggi la Direttiva completa sul sito Gazzetta Ufficiale
 
 
 
 
 
 
Fonte: CNA - FITA
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