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24 Mar 2015

Jobs Act, gli effetti per la logistica

Jobs-act

 

Norme interessanti per il mondo della logistica

 

Sono entrati in vigore i due provvedimenti varati dal governo: quello sul contratto a tutele crescenti e quello sugli ammortizzatori. Gli altri, tra cui quello sulle tipologie contrattuali, sono stati invece approvati dal Cdm in via preliminare.

Il contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (dal primo marzo 2015). Si stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti. Per i licenziamenti discriminatori e nulli resta la reintegrazione nel posto di lavoro. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo se è accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, i cosiddetti “licenziamenti ingiustificati”, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio (due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi).
Ammortizzatori sociali - Si introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l’impiego. Vale per chi rimarrà disoccupato dal primo maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La durata della prestazione è pari a un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può superare i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3 per cento al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal primo gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione “personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro” saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali.
Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il job sharing. Vengono confermate le seguenti tipologie: contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione (per quello a tempo indeterminato si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando un limite del 10 per cento sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa), contratto a chiamata, lavoro accessorio (detto voucher, verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7mila euro e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata), apprendistato (si punta a semplificarlo, riducendone i costi per le imprese), part-time (vengono definiti i limiti e le modalità con cui il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche o flessibili). Sempre per quanto riguarda il part-time, viene prevista la possibilità di richiederlo in caso di necessità di cura per malattie gravi o in alternativa al congedo parentale. Inoltre, in presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, l'impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico. Viene anche prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore interessato così da trovare un accordo . Leggi tutta la notizia

 

Fonte: EUROMERCI

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