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20 Feb 2015

Corte UE: l'autista distaccato va retribuito come gli autisti dello Stato in cui si è recato a lavorare

 

Esclusi dai trattamenti minimi i costi per l’alloggio e l’indennità sotto forma di buoni pasto

 

Vietato giocare con il distacco per tagliare i costi del lavoro e sfruttare il contratto di sommistrazione come dumping sociale. A queste conclusioni è giunta almeno indirettamente la Corte di Giustizia Europea pronunciando una sentenza (causa C-396/12 del 12 febbraio) in cui, occupandosi di lavoratori distaccati da un paese all'altro per prestare servizi, ha detto molto chiaramente che a costoro va riconosciuto lo stesso livello retributivo riconosciuti dai contratti collettivi nazionali dello Stato in cui si sono recati. Principio, questo, che la Corte desume in maniera specifica dalla normativa comunitaria già esistente e in particolare dalladirettiva n. 96/71.

Nel caso di specie la Corte prendeva in esame il caso di un'impresa polacca che, dopo aver assunto e contrattualizzato alcuni dipendenti secondo le normative in vigore in Polonia, li distaccava presso una propria succursale finlandese per svolgere alcuni servizi. Ma giunti in Finlandia questi lavoratori, tramite un sindacato locale che li assisteva in giudizio, chiedevano di ricevere alcuni trattamenti retributivi minimi fissati dalla contrattazione collettiva finlandese, più favorevoli rispetto a quelli polacchi.

La Corte europea nella sua sentenza ha chiarito innanzi tutto la legittimità ad agire del sindacato (cosa contestata dalla società polacca) e quindi ha spiegato in dettaglio cosa va e cosa non va riconosciuto al lavoratore distaccato. Leggi tutta la notizia

 

Fonte: UOMINI E TRASPORTI

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