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19 Feb 2015
La norma, che stabilisce il livello di sicurezza di esposizione alle vibrazioni meccaniche e agli urti, era stata ritirata nel luglio 2014 (ISO 2631-1:2008) in previsione del suo adeguamento e aggiornamento che non era stato ancora recepito nel nostro ordinamento.
L’aggiornamento indica le metodiche alternative di valutazione nel caso di vibrazioni intermittenti o urti ripetuti che presentino fattori di cresta superiori a 9, secondo lo Standard ISO 2631-5.
La valutazione del rischio da vibrazioni è prevista dal TU 81/08 (Titolo VIII, Capo III). L’art. 199 del TU prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche e “le disposizioni sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato…”.
L’art. 201 dello stesso TU definisce i valori limite di esposizione e i valori di azione a seconda che si tratti di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (la valutazione dell’esposizione, in questo caso, va eseguita secondo le indicazioni dell’All. XXXV, lett. A) o all’intero corpo, circostanza per la quale la valutazione deve essere fatta secondo le prescrizioni della lett. B dello stesso All. XXXV.
Quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro è tenuto a elaborare e applicare un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono (art. 203 del TU).
“Se, nonostante le misure adottate (modifica del metodo di lavoro, modifica delle attrezzature, adozione di programmi di manutenzione delle attrezzature e dei DPI, progettazione e organizzazione dei luoghi e degli orari di lavoro, limitazione della durata e dell’intensità delle vibrazioni/urti…), il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro è tenuto a:
Fonte: SDWWG