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01 Apr 2014
Le vibrazioni che colpiscono quotidianamente gli operatori di magazzino, quelle che dalla schiena si trasmettono al corpo intero, sono indubbiamente associate a un maggiore rischio di insorgenza di disturbi e lesioni a carico del rachide, in particolare del tratto lombosacrale. Il loro ruolo in questo tipo di alterazioni non è ancora del tutto chiaro, ma è indubbio che una valutazione della portata del rischio sia indispensabile per evitare infortuni ai carrellisti e conseguenze penali al datore di lavoro.
La valutazione del rischio vibrazioni, ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008, deve essere eseguita dal datore di lavoro prima dell’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Può essere eseguita sia senza misurazioni, sulla base delle informazioni reperibili su banche dati accreditate dell’INAIL (www.portaleagentifisici.it) e delle Regioni o, in loro assenza, anche mediante le informazioni fornite dal costruttore (riportate nel libretto d’uso e manutenzione delle attrezzature), sia con misurazioni specifiche.
Dalla valutazione può anche scaturire da parte del datore di lavoro una giustificazione che renda non necessaria una valutazione più dettagliata. In tal caso la relazione di giustificazione dovrà riportare la modalità gestionale utilizzata per la valutazione.
Sulla base dei risultati ottenuti il datore di lavoro dovrà fare in modo di non superare mai i valori limite d’esposizione alle vibrazioni del corpo intero (1,0 m/s2 normalizzato a un periodo di 8 ore e/o 1,5 m/s2 per periodi brevi). Con la dicitura “periodi brevi” INAIL intende che il valore limite delle vibrazioni di 1,5 m/s2 non possa essere misurato per un tempo superiore ai 3 minuti: l’introduzione di tale valore limite anche su periodi brevi punta a ridurre i rischi di infortunio.
Qualora risulti che i lavoratori siano esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione, il datore di lavoro deve predisporre e mettere in atto misure di prevenzione e protezione che consistono in interventi da compiere essenzialmente sul mezzo di trasporto, e in particolare sul sedile:
Un’esauriente relazione tecnica deve comprendere la misurazione di tutte le fonti di vibrazione, una stima dei tempi di esposizione del lavoratore a tali fonti, riportare i livelli di esposizione giornaliera. Inoltre dovrà riportare l’eventuale esposizione a vibrazioni intermittenti o ripetute, l’eventuale interazione col rumore, l’ambiente di lavoro o altre attrezzature, l’esposizione a condizioni di lavoro particolari (basse temperature, bagnato, elevata umidità, ecc.).
La valutazione del rischio vibrazioni e le misurazioni devono essere programmate ed eseguite con cadenza almeno quadriennale o al verificarsi di mutamenti nelle lavorazioni che influiscono in modo sostanziale sulla produzione di vibrazioni o se i risultati della sorveglianza sanitaria ne dimostrino la necessità.
Da parte loro, i carrellisti dovrebbero operare in modo da ridurre le vibrazioni a cui sono esposti, evitando urti violenti tra forche e pallet, e velocità elevate in particolare in corrispondenza di aree caratterizzate da irregolarità superficiali.
Fonte: SDWWG