News

10 Mar 2014

Conformità e valutazione dei rischi di macchine e impianti. Come e quando agire

Sicuramente_09

 

SicuraMente fa il punto sugli obblighi in carico al datore di lavoro inclusi nel D.Lgs. 81/2008

 

Un po’ di chiarezza sulle regole di valutazione dei rischi nell’impiego delle macchine e sulla loro conformità. La normativa non è esplicita in tal senso. Negli articoli 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 non è infatti previsto chiaramente l’obbligo di “valutare i rischi delle attrezzature di lavoro” e non si trovano indicazioni sulla conformità e sulla scelta delle attrezzature di lavoro. Un’interpretazione meno restrittiva fa però emergere che il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, e quindi anche i rischi che derivano dall’impiego delle macchine, dall’esercizio degli impianti, dalla manutenzione ecc.

La valutazione dei rischi implica l’identificazione dei pericoli mentre la verifica di conformità non è altro che un controllo che, rispetto ai pericoli presenti su una macchina, siano state adottate le misure previste dalle disposizioni legislative applicabili. Quindi la valutazione deve partire da un’identificazione dei pericoli.

È evidente però che dove il rischio è elevato, la conformità di una macchina è decisamente fondamentale per garantire la sicurezza delle persone. Suddividere le due attività come se fossero separate non è solo una perdita di efficienza, ma può anche comportare un errore.

In tema di normative sulla conformità c’è da ricordare che, per le attrezzature marcate CE, la certificazione rappresenta una garanzia della conformità progettuale della macchina, mentre per quelle non marcate il datore di lavoro deve garantire (verificare) la conformità anche rispetto ai requisiti tecnico/progettuali come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Quali rischi devono essere valutati?

Si tratta di una valutazione dei rischi che la costituzione tecnica della macchina comporta, i cosiddetti rischi residui. Un altro oggetto di valutazione sono i rischi legati alle concrete modalità di utilizzo dell’attrezzatura che spesso variano da contesto aziendale a contesto aziendale. Per identificare tali rischi non si deve “partire dall’attrezzatura” ma si deve “partire dalla persona”, ovvero da come l’operatore concretamente opera sulla macchina o sull’impianto.

Come procedere?

Le due attività di valutazione non sono strettamente sovrapponibili. 

Molti datori si chiedono se sia preferibile fare una valutazione di un’attrezzatura per volta oppure se considerare prima tutte le attrezzature dal punto di vista dei rischi propri e solo in un secondo momento verificare le attrezzature sotto il profilo dei rischi derivanti dalle modalità di utilizzo.

Qui vale una considerazione pratica: un tecnico competente ha bisogno di osservare l’attrezzatura durante il funzionamento, di comprendere tecnicamente il funzionamento dei sistemi di sicurezza, di leggere la documentazione tecnica per capire quali sono gli interventi di manutenzione programmata.

È preferibile quindi partire dai rischi propri di tutte le attrezzature in modo da coprire in un arco temporale relativamente ridotto una considerevole percentuale delle problematiche esistenti. La valutazione dei rischi delle modalità di utilizzo sarà dunque una seconda fase di affinamento dell’attività valutativa precedentemente svolta.

 

Fonte: SDWWG

Verizon Connect
Grimaldi Group
sogedim
C2A
SP TRANS
Aziende Green su Transportonline
TN Trasporto Notizie