News

20 Nov 2013

Regolamento UE sui tachigrafi: l’impresa è responsabile per infrazioni dell’autista

 

Altro passo avanti per il regolamento

 

Fa un altro passo avanti il nuovo regolamento europeo sui tachigrafi, con la predisposizione di un testo della nuova normativa predisposta dal Consiglio lo scorso 15 novembre. Testo che, come prevede la procedura comunitaria, raccoglie le proposte avanzate dalla Commissione il 19 luglio 2011 (con cui si abrogava il precedente regolamento n. 3821/85) e quelle votate dal Parlamento il 3 luglio 2012.

Adesso il Consiglio mette insieme questi pezzi e avanza le sue proposte, anche rispetto a temi scottanti. Per esempio, riguardo alla richiesta della Commissione aveva di rendere responsabile l’impresa di trasporto rispetto alle infrazioni commesse dai suoi conducenti, salvo ovviamente la possibilità che la stessa provi il contrario, il Consiglio propone di far scattare tale responsabilità in particolare quando l’impresa non abbia preparato adeguatamente i conducenti. In ogni caso però conferma il principio per cui un'impresa di trasporto è responsabile delle violazioni commesse dai suoi conducenti o di quelli a sua disposizione rimane valido.

Il Consiglio mette un freno anche rispetto alla proposta della Commissione di integrare, a partire dal 19 gennaio 2018, le carte tachigrafiche del conducente alle patenti di guida. Questo processo per il Consiglio è da rallentare, per valutarlo meglio dopo aver effettuato un'analisi costi-benefici completa.

Interessante pure la proposta del Consiglio rispetto ai conducenti di paesi terzi, non parti dell'accordo AETR. L’organo comunitario vuole consentire agli Stati membri di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile, valida per un periodo massimo di 185 giorni. Inoltre, il testo della posizione del Consiglio prevede che la Commissione sorvegli il rilascio di tali carte del conducente temporanee ai conducenti di paesi terzi, in particolare per accertare che non vi siano conseguenze negative sul mercato del lavoro. Tema quanto mai sentito.
Vediamo in sintesi gli altri aspetti salienti.

Registrazione dei dati di localizzazione
Su questo terreno la Commissione proponeva di registrare soltanto il luogo di inizio e di fine della giornata di lavoro, mentre il Parlamento si era detto favorevole alla registrazione automatica di ogni segmento di trasporto della giornata del conducente. Il Consiglio è d’accordo che, oltre al luogo di inizio e di fine della giornata di lavoro, è utile registrare automaticamente anche i punti di localizzazione ogni tre ore di periodo complessivo di guida.

Diagnosi remota per il  controllo a distanza
Era stato il Parlamento europeo a introdurre questo aspetto, che rende obbligatoria la dotazione per i funzionari di controllo dell'apparecchiatura per la diagnosi remota di eventuali manomissioni del tachigrafo. Utile soprattutto per evitare controlli casuali, ma mirati ai veicoli sui quali si è già riscontrata un'infrazione. Il Consiglio però prende tempo e stabilisce che tale misura dovrebbe diventare obbligatoria soltanto dopo 15 anni dall’introduzione del regolamento, lasciando agli Stati membri la facoltà di accorciare a loro giudizio tale termine.

Interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti
Il Parlamento era favorevole all’introduzione obbligatoria di un'interfaccia dei tachigrafi con i sistemi di trasporto intelligenti. Il Consiglio ritiene fondamentale mantenere un livello di flessibilità in modo che le imprese di trasporto rimangano in grado di scegliere se collegare il tachigrafo a dispositivi esterni. Quindi stabilisce che i tachigrafi possano essere dotati di interfacce standardizzate che consentano, a determinate condizioni, di usare i dati registrati o generati dal tachigrafo mediante un dispositivo esterno. Inoltre, precisa che l'accesso ai dati personali mediante dispositivo esterno connesso all'interfaccia può essere consentito solo previo consenso del conducente.

Inserimento di sensori di peso nel tachigrafo intelligente
Il Parlamento intendeva inserire nei tachigrafi intelligenti un sensore di pesoIl Consiglio non è d’accordo sia perché l'inserimento di una nuova specifica tecnica sui sensori di pesocomporterebbe costi aggiuntivi, in particolare per le piccole e medie imprese, sia perché lo sviluppo di questa nuova specifica tecnica potrebbe ritardare l'immissione sul mercato del nuovo tachigrafo.

Cosa succede a questo punto?
Per la normativa comunitaria è la Commissione a presentare una proposta di regolamento a Consiglio e Parlamento Europeo. Il Parlamento elabora un proprio parere e lo trasmette al Consiglio. Se il Consiglio non propone modifiche l’atto è adottato. In questo caso, invece, il Consiglio ha proposto modifiche tramite appunto una Posizione Comune che comunica al Parlamento. Ed è appunto la bozza di regolamento di cui abbiamo parlato. A questo punto il Parlamento ha tre mesi di tempo per:
- approvare il regolamento così come deciso dal Consiglio e chiudere quindi l’iter;
- respingere il regolamento nella sua interezza;
- apportare ulteriori modifiche da comunicare poi nuovamente al Consiglio e alla Commissione.

In questo terzo caso entro ulteriori tre mesi il Consiglio può: o approvare gli emendamenti e quindi il regolamento entra in vigore; oppure dichiararsi contrario ad alcune parti e a quel punto scatta un ulteriore fase chiamata di conciliazione. Una procedura lunga e complessa, che sa un po’ di burocrazia.

 

Fonte: UOMINI E TRASPORTI

GEP Informatica
Verizon Connect
Grimaldi Group
sogedim
Logistica Integrata
SP TRANS
Aziende Green su Transportonline
SOS Logistica
TN Trasporto Notizie