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04 Lug 2013
Entro il 31 luglio 2013 le imprese di autotrasporto possono presentare ai competenti uffici doganali la dichiarazione dei consumi di gasolio utilizzato nel II trimestre di quest’anno con veicoli di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate al fine di fruire del relativo credito d’imposta. Sul sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli è disponibile l’apposito software per la compilazione e la stampa della dichiarazione (www.agenziadogane.gov.it in un click – Accise – Benefici per il gasolio autotrazione II trimestre 2013).
La misura del beneficio è, come per il I trimestre (vedi ns. circolare n. 100/13), pari a 214,18609 euro per ogni mille litri di gasolio acquistato, in relazione ai consumi effettuati tra l’1 aprile e il 30 giugno 2013. Il credito d’imposta spettante può essere portato in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24 (codice tributo 6740) una volta ricevuto il nulla osta dell’ufficio doganale, ovvero, in assenza di comunicazioni, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei consumi (silenzio assenso). La compensazione non ha limiti d’importo annuali.
La compensazione potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2014; superata quella data, le eventuali eccedenze dovranno essere chieste a rimborso entro il termine del 30 giugno 2015.
Fonte: ASSOLOGISTICA