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08 Gen 2013
La Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti, in risposta ad alcuni quesiti presentati da alcune Associazioni, con due note del 19/12/2012, ha emanato alcune importanti puntualizzazioni sulla applicabilità dei costi minimi di esercizio ai trasporti internazionali e di cabotaggio e sulla definizione del concetto di “tratta”, al fine di effettuare il calcolo dei costi minimi.
La Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti, in risposta ad alcuni quesiti presentati da alcune Associazioni, con le due note del 19 Dicembre 2012, che si allegano alla presente news, ha emanato alcune puntualizzazioni di rilevante importanza in ordine a:
1. applicabilità dei costi minimi di esercizio ai trasporti internazionali e di cabotaggio,
2. definizione del concetto di “tratta”, al fine di effettuare il calcolo dei costi minimi.
LIMITI DI APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEI COSTI MINIMI
Sulla prima questione, la nota del Ministero ha confermato la risposta fornita agli Uffici della Commissione U.E. che avevano chiesto dei chiarimenti in proposito, affermando che i trasporti internazionali (compresa la sola tratta svolta in Italia) e quelli di cabotaggio, sono esclusi dalle disposizioni sui costi minimi di esercizio.
Questa conclusione scaturisce, secondo il Ministero, da una lettura combinata dell'art. 83 bis della L. 133/2008 e del D. Lgs. 286/2005.
In base a tale lettura infatti, si arriva a stabilire che:
- sul piano soggettivo destinatarie della normativa sui costi minimi sono le imprese di autotrasporto merci su strada per conto di terzi aventi sede in Italia ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cui alla Legge 298/1974, previa dimostrazione dei requisiti per l'accesso alla professione definiti dal Regolamento U.E 1071/2009;
- sul piano oggettivo i costi minimi presuppongono l'esistenza di un contratto di trasporto, scritto o verbale, secondo l'accezione contenuta nel D. Lgs.286/2005, art.6;
Da tali constatazioni il Ministero ricava che i costi minimi non possano applicarsi ai trasporti internazionali effettuati da imprese straniere, neppure con riguardo alla parte del loro percorso che si svolga in territorio italiano, né possono applicarsi a vettori comunitari, anche se impegnati in trasporti di cabotaggio interamente realizzati in Italia.
Inoltre il Ministero ricorda come i parametri che concorrono alla formazione del costo minimo (costi chilometrici del gasolio, conducente, trattore e semirimorchio, pedaggi, manutenzione, assicurazione e pneumatici) siano tipici del mercato dell'autotrasporto nazionale e tengano, tra l'altro, conto delle riduzioni del costo del carburante derivanti dalle note norme sul parziale rimborso delle accise.
DEFINIZIONE DI TRATTA AI FINI DEL CALCOLO DEI COSTI MINIMI
E' recentemente stato richiesto, al Ministero, nello specifico dei trasporti di prodotti petroliferi, se la tratta la cui lunghezza deve essere utilizzata per il calcolo del costo minimo dovesse essere ricavata su base giornaliera oppure mensile.
Il Ministero ha ricordato che la definizione di tratta contenuta nella delibera dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto del 10 Luglio u.s, già tiene conto delle peculiarità legate al trasporto dei prodotti petroliferi e dei veicoli a tal fine utilizzati.
Come per altri tipi di trasporti che richiedono l'utilizzo di un veicolo specificamente attrezzato, infatti, la delibera ha stabilito che alla lunghezza della tratta, da intendersi quale distanza fra il punto di carico e quello di scarico delle merci, deve sommarsi anche la distanza chilometrica fra l'ultimo luogo di riconsegna delle merci ed il primo luogo di successiva presa in consegna delle merci stesse, ovvero, in buona sostanza, il percorso di ritorno alla base di carico.
La delibera, invece, non ha detto nulla sulla possibilità di calcolare la tratta in termini giornalieri o, addirittura, sommando tutti i percorsi effettuati nel corso del mese, addirittura su base mensile.
La nota del Ministero conferma quanto già ritenuto pacifico dalla maggioranza delle opinioni, ovvero che, con riferimento ad ogni tipologia di trasporto, per i viaggi effettuati con lo stesso veicolo per conto dello stesso committente la tratta può essere intesa in termini giornalieri, sommando le distanze chilometriche effettuate nell'arco della stessa giornata ed applicando il corrispondente scaglione chilometrico delle tabelle ministeriali.
Il Ministero non ritiene invece ammissibile una definizione della tratta su base mensile visto che, in questo caso, lo scaglione chilometrico di riferimento per il calcolo dei costi minimi verrebbe determinato dalla somma delle percorrenze chilometriche giornaliere, dando vita ad un risultato che comporterebbe sempre, anche nel caso di trasporti a breve o medio raggio, l'applicazione dei costi minimi previsti per i viaggi di lunghezza superiore, traducendosi, nei fatti, in un sostanziale sconto sui costi minimi di sicurezza.
Nulla vieta, peraltro, che, all'interno di un contratto“di durata”, stipulato quindi in forma scritta, le parti possano definire il corrispettivo in funzione di una percorrenza chilometrica complessiva; e ove necessario, adeguato in applicazione del comma 5 dell'articolo 83 bis.
In questo caso, ai fini della verifica della congruità del corrispettivo pattuito, il rispetto dei costi minimi potrà essere valutato in relazione alla percorrenza giornaliera concretamente effettuata dal singolo veicolo.
Fonte: ASSOTIR