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Ecobonus: incentivi previsti anche per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti N1 e N2

Ecobonus: incentivi previsti anche per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti N1 e N2

Domande a partire dal 3 giugno 2024.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2024, prevede nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti di categoria N1 e N2. Dal 3 giugno 2024, le piccole e medie imprese del settore del trasporto di merci possono richiedere contributi per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi, anche in locazione finanziaria, che siano immatricolati in Italia.

Il contributo varia in base alla massa totale del veicolo e al tipo di alimentazione. I veicoli con alimentazioni alternative come CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido e tradizionale devono essere rottamati contemporaneamente all’acquisto di un nuovo veicolo della stessa categoria omologato fino alla classe Euro 4. Inoltre, il 25% delle risorse assegnate per questi veicoli è riservato agli acquisti di veicoli a alimentazione completamente elettrica (BEV) o a idrogeno (FCEV).

È importante notare che i contributi sono concessi solo se il veicolo è intestato al beneficiario del contributo e viene mantenuto per almeno 12 mesi (per le persone fisiche) o 24 mesi (per le persone giuridiche). Nel caso in cui una piccola o media impresa di trasporti noleggi un veicolo BEV o FCEV per almeno 3 anni, il contributo verrà applicato come uno sconto sui canoni mensili di noleggio.

Per ottenere i contributi, il veicolo da rottamare deve essere intestato per almeno 12 mesi al soggetto acquirente del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi. Se il nuovo veicolo viene locato finanziariamente, il veicolo da rottamare deve essere intestato per almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del nuovo veicolo o a uno dei familiari.

Infine, le imprese costruttrici o importatrici del nuovo veicolo rimborsano al venditore l’importo del contributo, che viene poi recuperato come credito d’imposta. Questo credito può essere utilizzato solo per compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: ASSOTIR

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