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La Convenzione di Ginevra sul trasporto Internazionale di merci (CMR): regole, responsabilità e risarcimenti per spedizionieri

La Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR)

Il trasporto internazionale di merci su strada è disciplinato dalla Convenzione sul  contratto di trasporto internazionale stradale di merci (CMR), firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e ratificata con legge 6 dicembre 1960, numero 1621. Il testo originario è stato emendato con il Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con l. 27 aprile 1982, n. 242.

L’ambito di applicazione della Convenzione viene definito dall’art. 1, il quale prevede l’applicabilità della stessa ad ogni contratto di trasporto avente ad oggetto merci, che sia operato su strada, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno è parte della CMR (requisito della c.d. «internazionalità oggettiva» del trasporto).

Nell’ambito della Convenzione CMR, la responsabilità del vettore è espressamente disciplinata dall’art. 17, che prevede i casi di “perdita totale o parziale o dell’avaria prodottasi tra il momento del ricevimento della merce e quello della riconsegna”, nonché il  ritardo nella riconsegna.

Tuttavia il vettore può essere esonerato da tale responsabilità  “se la perdita, l’avaria o il ritardo sono dovuti a colpa dell’avente diritto, a un ordine di questi non dipendente da colpa del vettore, a un vizio proprio della merce, od a circostanze che il vettore non poteva evitare e alle cui conseguenze egli non poteva ovviare” (art. 17, comma 2, CMR).

L’art. 17, comma 4, della CMR prevede poi altri rischi c.d. “particolari”, che implicano una presunzione di non responsabilità del vettore, per circostanze o vicende che siano generalmente estranee alla sua sfera di azione (es. trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario), oppure che siano relative alla particolare esposizione ai rischi del trasporto di determinate merci (es. in caso di trasporto di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, ad avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, ecc.). In tali casi la presunzione di non responsabilità del vettore può comunque essere superata attraverso la prova, a carico dell’avente diritto, che il danno verificatosi non sia riconducibile ad alcuno dei rischi particolari (v. art. 18, comma 2, CMR).

L’art. 23, comma 3, della CMR prevede un limite risarcitorio alla responsabilità del vettore per perdita o avaria delle merci pari a 8.33 diritti speciali di prelievo (DSP) per ogni chilogrammo di peso lordo della merce mancante od avariata. Detto limite può essere superato qualora il mittente abbia effettuato una dichiarazione di valore o di interesse speciale alla riconsegna, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 26 CMR.

Il suddetto limite risarcitorio opera anche nella ipotesi di danni alle merci trasportate derivanti da ritardo nella riconsegna. In questo caso, come previsto dall’art. 23, comma 5, CMR, il risarcimento non può eccedere il prezzo del trasporto.

Ai sensi dell’art. 29 CMR, il vettore decade dal diritto di avvalersi dei limiti risarcitori, se il danno dipende da dolo o colpa equiparata al dolo, secondo la legge del giudice adito, imputabile a lui, o ai suoi dipendenti o agli altri soggetti coinvolti nell’esecuzione del trasporto.

 

Le controversie

L’art. 31 della CMR stabilisce che, per tutte le controversie concernenti i trasporti sottoposti alla CMR, l’attore può adire, oltre ai giudici dei Paesi contraenti designati di comune accordo dalle parti, gli organi giudiziari del Paese sul cui territorio:

–           il convenuto ha la sua residenza abituale, la sua sede principale o la succursale o l’agenzia per il cui tramite è stato concluso il contratto di trasporto;

–          si trova il luogo del ricevimento della merce o quello previsto per la riconsegna, e non gli è consentito adire altri giudici.

Ai sensi dell’art. 32 della CMR, le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla CMR “si prescrivono nel termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni. La prescrizione decorre:

  1. nel caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo, dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata;
  2. nel caso di perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore;
  3. in tutti gli altri casi, dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione del contratto di trasporto”.

 

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