Prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 190/2014, l’art. 83- bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 disponeva che «al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell’autotrasporto di merci per conto di terzi», nei contratti stipulati sia in forma scritta che in forma orale, l’importo a favore del vettore dovesse «essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti».
Il corrispettivo determinato dalle parti a favore del vettore non poteva, pertanto, scendere al di sotto di una soglia inderogabile rappresentata dalla copertura dei costi minimi di sicurezza.
Tuttavia, la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 4 settembre 2014, ha stabilito che «l’articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, […], in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati».
A seguito della riscontrata violazione del principio di concorrenza, con la Legge di Stabilità del 2015 (Legge n. 190/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015), l’obbligo di rispettare i costi minimi è stato abrogato.
L’art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi), comma 4, D.l. 112/2008, come modificato dalla Legge n. 190/2014, prevede che «i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei princìpi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale».
L’art. 1, comma 250, L. n. 190/2014, prevede che “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, […], il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna trimestralmente nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi”.
Con riferimento al costo del carburante, al comma 5 dell’art. 83-bis, è previsto che : “Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane”.
Sul punto si evidenzia che, a seguito delle modifiche ad opera del Decreto-legge n. 21, del 21 marzo 2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51), con cui il Governo ha previsto vari interventi volti a mitigare gli aggravi economici derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, è stato aggiunto all’art. 6 del d.lgs. 285/2006 il comma 6-bis, che prevede quanto segue: “Al fine di mitigare gli effetti conseguenti all’aumento dei costi del carburante per autotrazione incentivando, al contempo, il ricorso alla forma scritta nella stipulazione dei contratti di trasporto di merci su strada, il corrispettivo, nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Si segnala che con il decreto direttoriale n. 588 del 10 dicembre 2024, il MIT ha disposto la pubblicazione delle tabelle aggiornate contenenti i valori indicativi dei costi di riferimento.