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Cabotaggio – L’espletamento di servizi di autotrasporto in regime di cabotaggio

Cabotaggio

L’espletamento di servizi di autotrasporto in regime di cabotaggio

Le operazioni di trasporto in cabotaggio terrestre consentono a un vettore stabilito e registrato in uno Stato membro dell’Unione europea di fornire servizi di trasporto all’interno dei confini di un altro Stato membro dell’Unione europea,

Il cabotaggio terrestre è stato inizialmente disciplinato dal  Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio del 25 ottobre 1993.

Successivamente, con il Regolamento (CE) n. 1072/2009, è stato introdotto un quadro normativo unitario e comune inteso ad innovare la disciplina relativa all’accesso al mercato dell’autotrasporto merci in ambito europeo.

Con riferimento ai trasporti nazionali di cabotaggio terrestre, il Reg. (CE) n. 1072/2009 ha introdotto, all’ articolo 8, paragrafo 2, una disciplina più restrittiva, limitando a un massimo di tre il numero di operazioni di cabotaggio autorizzate nei sette giorni successivi a un viaggio internazionale verso il paese di accoglienza del cabotaggio. La disciplina è stata ulteriormente modificata dal regolamento (UE) 2020/1055 del 15 luglio 2020, incluso nel c.d. Pacchetto Mobilità.

Condizioni e presupposti

L’autotrasporto in regime di cabotaggio mira a promuovere la libera circolazione dei servizi all’interno dell’Unione europea e l’efficienza logistica, con l’obiettivo di ridurre i viaggi a vuoto, nel rispetto però di regole rigorose volte ad evitare distorsioni di mercato.

Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Reg. (CE) n. 1072/2009: “una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada di cui al paragrafo 1 sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l’autoveicolo dello stesso veicolo, fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L’ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

Entro il termine di cui al primo comma, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi a norma del primo comma, purché siano limitati ad un trasporto per Stato membro entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione”.

Difatti, un vettore di merci per conto terzi può effettuare operazioni di trasporto in cabotaggio solamente se soddisfa le seguenti condizioni:

  1. È titolare di una licenza comunitaria
  2. Ha fatto accesso nello Stato membro all’interno del quale intende esercitare il cabotaggio avendo precedentemente effettuato un trasporto internazionale;
  3. Tutte le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale in entrata, che precede i trasporti di cabotaggio, siano state consegnate.

A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/1055, entrato in vigore il 21 febbraio 2022, è stato aggiunto il comma 2 bis all’art. 8 del Reg. 1072/2009, ai sensi del quale “Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell’arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione”. Il fine è, dunque, quello di prevenire il cabotaggio sistematico (c.d. “cooling-off period”).

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