Tolleranza zero sui documenti, per stanare gli autotrasportatori stranieri abusivi. La dispongono i ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture nella circolare emanata giovedì scorso, 15 gennaio, primo documento che chiarisce la portata della stretta sul cabotaggio introdotta lo scorso autunno dal decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014, articolo 32-bis, comma 1). Una stretta dettata dall’esigenza di contrastare meglio la concorrenza sleale fatta in Italia da vettori con base in Paesi dove i costi sono molto bassi (soprattutto dell’Est) e con autisti stranieri che possono bypassare le sanzioni sulla patente: chi la pratica, di solito, sostiene di effettuare un trasporto in regime di cabotaggio, che è regolare.
Infatti, il cabotaggio, previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, consiste nella possibilità – per un autotrasportatore in conto terzi stabilito in un Paese Ue o aderente allo Spazio economico europeo – di svolgere un trasporto nazionale in un altro Stato membro. Questa possibilità, in sintesi, è subordinata al fatto che il camion sia già entrato in tale Stato nell’ambito di un trasporto internazionale e abbia completato le consegne legate a quest’ultima commessa.
In sostanza, la nuova norma (che ha modificato l’articolo 46-bis della legge 298/1974) ha previsto una sorta di presunzione di abusività (e quindi l’applicazione delle relative sanzioni, già esistenti) quando i dati su tragitto e orari desumibili durante un controllo su strada (per esempio, registrati dal cronotachigrafo) non sono coerenti con quelli dei documenti che devono trovarsi a bordo del veicolo .
L’interpretazione arriva con la maxi-circolare dell’altro giorno (protocollata col numero 300/A/205/15/108/13/1 al dipartimento Pubblica sicurezza e col 744 al dipartimento Trasporti), che non lascia alcun margine a presentazioni di documenti successive al controllo su strada: tutte le prove utili a dimostrare che si sta svolgendo una regolare operazione di cabotaggio «devono risultare da documenti tenuti a bordo del veicolo». Dunque, viene ritenuto che il nuovo comma 1-bis dell’articolo 46-bis della legge 298 escluda completamente il principio generale ricavabile dall’articolo 180 del Codice della strada, secondo cui le forze dell’ordine possono richiedere all’utente dati, documenti e informazioni assegnandogli un termine entro il quale presentarle ai loro uffici.
Così l’unico spiraglio possibile diventa l’«attenta valutazione» delle prove documentali e di tutti gli altri elementi (oltre alle registrazioni del cronotachigrafo, anche le ricevute dei pedaggi o altro materiale che documenti il tragitto percorso) che la circolare sollecita, perché «non può desumersi automaticamente l’effettuazione di un trasporto merci in violazione della normativa sul cabotaggio». La valutazione deve essere diretta a capire se il trasportatore fornisce «valide motivazioni» dell’incoerenza tra i documenti relativi al trasporto e gli elementi che dimostrano il percorso.
La nuova norma punisce non solo l’assenza a bordo dei documenti, ma anche la loro mancata esibizione. La circolare equipara a quest’ultima l’esibizione di «documenti privi di uno o più elementi di prova» previsti dal regolamento europeo, come nome, indirizzo e firma del mittente o del trasportatore.
Andrà comunque valutato con l’esperienza quotidiana se ci saranno “interferenze” con l’abolizione della scheda di trasporto, disposta dalla legge di Stabilità. Leggi tutta la notizia
Fonte: IL SOLE 24 ORE