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Spedizioni trasporti logistica e servizi

Trasporto, quando è configurabile la responsabilità solidale?

In materia di trasporti sono identificabili diverse fattispecie contrattuali che vanno dal semplice contratto di trasporto merci, all’appalto di servizi di trasporto, alla subvenzione ed alla spedizione, fino all’appalto di servizi ed alla logistica. Il Ministero del Lavoro analizza nei vari casi l’applicabilità del regime di solidarietà ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.
La materia dei trasporti è caratterizzata da diverse fattispecie contrattuali che occorre distinguere per poter verificare l’applicabilità della disciplina della responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

Con circolare n. 17/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha così chiarito che:

-il “trasporto merci” disciplinato dall’art. 1678 cod. Civ. è una prestazione di servizi, il cui oggetto è rappresentato dal trasferimento, verso corrispettivo, di persone o cose da un luogo ad un altro da parte del vettore. In particolare si tratta di una locatio operis con obbligo di risultato e per orientamento giurisprudenziale prevalente al contratto di trasporto non trova applicazione la disciplina dell’appalto e quindi anche quella della responsabilità solidale. Nel caso di specie, quindi, laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione, quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci, non sarà di norma applicabile il regime di responsabilità solidale;

-nel caso in cui la prestazione dedotta nel contratto di trasporto consista, invece, in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, al quale le parti si sono reciprocamente obbligate, anche oltre il tempo strettamente necessario per il trasporto, al fíne di rispondere ad una serie di necessità del committente, eventualmente attraverso la predisposizione preventiva – da parte del trasportatore – di una organizzazione idonea, per il Ministero del Lavoro ci si trova dinanzi ad un “appalto di servizi di trasporto” e di conseguenza sarà applicabile la disciplina del contratto di appalto e della responsabilità solidale;

-nel caso di “subvenzione” (subcontratto di trasporto) è applicabile la disciplina del contratto di trasporto;

-nel contratto di “spedizione”, lo spedizioniere può materialmente assumere in prima persona l’obbligazione del trasporto, assumendo in tal modo gli obblighi ed i diritti del vettore ai sensi dell’art. 1741 c.c., così da rientrare nell’ambito di applicazione della normativa in tema di contratto di trasporto; Leggi tutta la notizia

Fonte: IPSOA

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