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Trasporti intermodali: chiarimenti su documenti di circolazione e deroghe ai divieti

Forniti dal Ministero dell Interno.

il Ministero dell’interno, con la nota 300/A/4521/18/108/13/1 del 6 giugno 2018, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni rilevanti temi riguardanti le modifiche al Codice della Strada introdotte dall’articolo 47 bis, comma 3, lett. d) del D.L.50/2017, convertito con L. 96/2017  e da una recente Circolare interpretativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle deroghe ai divieti di circolazione per i veicoli diretti alla sede dell’impresa.

Possesso documenti di circolazione

Viene ribadito che, per quanto riguarda rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 ton., l’esibizione dei documenti di circolazione in originale può essere sostituita validamente da una “fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo”.

Divieti di circolazione anno 2018 – Rientro in sede del veicolo

Il MIT era intervenuto fornendo chiarimenti circa la deroga per il rientro in sede dei veicoli situati in un raggio non superiore a 50 km. Il chiarimento attiene alla portata della deroga, che ricomprende sia il veicolo vuoto che quello a carico. L’attuale precisazione del Ministero dell’Interno è ovviamente da interpretare come rivolta essenzialmente alle pattuglie in servizio di Polizia Stradale.

Circolazione veicoli utilizzati in trasporti intermodali

 L’art. 47-bis c. 3 lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato l’art. 10, comma 3, lettera e) del Cds ed ha esteso la regolamentazione dei trasporti eccezionali relativa ai container marittimi e casse mobili anche ai rimorchi e semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale.

Di conseguenza, non è soggetto ad autorizzazione per trasporto eccezionale il complesso veicolare (autotreno, autoarticolato) utilizzato in operazioni di trasporto intermodale a condizione che non ecceda 4,30 m d’altezza.

Il Ministero chiarisce come la definizione di trasporto intermodale, in ambito internazionale, sia più estesa di quella contenuta nella direttiva 92/106 che invece si limita a parlare dei trasporti combinati.

Posto, quindi, che l’art. 10 riformato parla di trasporto intermodale e non fa alcun riferimento al fatto che si tratti di trasporto combinato o meno, di conseguenza tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale o combinato, possono beneficiare dell’altezza di 4,30 metri.

Fonte: ASSOTIR

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