Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha diffuso la nuova tabella di correlazione tra infrazioni nazionali e comunitarie nel trasporto su strada, approvata con Decreto del 14 novembre 2025 (G.U. n. 268 del 18 novembre 2025).
Si tratta di un aggiornamento atteso, che allinea il quadro sanzionatorio italiano ai parametri previsti dal Regolamento UE 2016/403, documento che definisce criteri, categorie e livelli di gravità delle violazioni potenzialmente rilevanti per la perdita dell’onorabilità del trasportatore.
Un nuovo strumento per classificare le infrazioni
Il decreto raccoglie in un’unica tabella i principali gruppi di infrazioni che riguardano la sicurezza stradale e la corretta gestione dell’autotrasporto: tempi di guida e riposo, uso del tachigrafo, orario di lavoro, pesi e dimensioni dei veicoli, controlli tecnici, limitatore di velocità, qualificazione dei conducenti, patenti, merci pericolose, accesso al mercato internazionale, trasporto animali e norme sul distacco dei lavoratori.
Ognuna di queste categorie viene messa in relazione con i livelli di gravità introdotti dalla normativa europea, che distingue tra:
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carenze minori (IM)
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carenze gravi (IG)
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carenze pericolose (IMG)
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rischio immediato per la sicurezza stradale (IPG)
Il nuovo decreto chiarisce anche la frequenza massima con cui un’infrazione può ripetersi prima di essere considerata più grave: tre violazioni IG per conducente all’anno equivalgono a una IMG; tre IMG comportano invece l’avvio della procedura sulla perdita dell’onorabilità.
Un sistema basato su gravità, frequenza e responsabilità
Il calcolo della frequenza tiene conto della durata (almeno un anno), del numero di conducenti impiegati e della natura dell’infrazione. L’obiettivo è armonizzare i controlli in tutta l’Unione Europea e rendere più efficace la prevenzione dei rischi legati alla sicurezza stradale.
Il nuovo decreto sostituisce integralmente quello del 15 dicembre 2016, aggiornando criteri e corrispondenze normative in funzione dell’evoluzione del quadro europeo.
Fonte: Assotir












