Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 300/STRAD/1/0000019441.U/2025 del 25 giugno 2025, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della sospensione breve della patente di guida, sanzione accessoria introdotta dalla legge 177/2024.
Applicabilità della sospensione breve della patente: identificazione del conducente
La circolare sottolinea che la sospensione breve può essere applicata solo se il conducente è identificato al momento della violazione o dell’accertamento.
È esclusa l’applicabilità se l’identificazione avviene dopo la violazione o dopo l’accertamento.
Sospensione breve valida anche in caso di accertamento successivo
Il Ministero specifica che la sospensione è applicabile anche quando la violazione è accertata in un secondo momento, come nel caso della ricostruzione di un incidente stradale, a patto che il conducente sia identificato al momento della violazione durante i rilievi.
Violazioni tramite dati tachigrafici e tempi di guida
La sospensione breve si applica anche per violazioni dell’articolo 174 del Codice della Strada (tempi di guida e riposo), accertate tramite dati della carta conducente o tachigrafo, purché il conducente sia identificato al momento della contestazione.
Esclusioni: quando non si applica la sospensione breve
Rimane invece esclusa l’applicazione nei casi in cui l’identificazione avviene dopo commissione, accertamento o contestazione, come previsto dagli articoli 180, comma 8, e 126-bis del Codice della Strada.
Punteggio patente e titoli professionali: chiarimenti definitivi
La circolare chiarisce infine che la sospensione breve si basa sul punteggio della patente di guida, non su titoli professionali come CQC o CAP tipo KB. Questo scioglie dubbi e interpretazioni errate sorte in precedenza.
Fonte: ASSOTIR