Il 30 aprile 2012 scade il termine per la richiesta di rimborso del caro gasolio per il 1° trimestre 2012.
Si è completato il quadro delle disposizioni che permette agli autotrasportatori di ottenere il rimborso degli oneri sostenuti, il c.d. ‘caro gasolio’, attraverso il rimborso delle accise sul gasolio stesso.
In particolare, con la nota n. 771 del 04.01.2012 l’Agenzia delle Dogane, oltre a fornire le indicazioni riguardanti l’importo dei rimborsi agli autotrasportatori, ha precisato che:
– gli importi (dei rimborsi) possono essere utilizzati in compensazione delle imposte e delle tasse da versare;
– l’eccedenza non utilizzata a tale scopo può essere chiesta a rimborso.
E’ stato inoltre precisato che, per utilizzare il rimborso, gli autotrasportatori potranno utilizzare il codice tributo in uso anche per gli anni precedenti.
Rimborso accise autotrasportatori: i soggetti beneficiari
Hanno diritto al rimborso previsto per il caro gasolio i seguenti soggetti:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n. 422/1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Sono attualmente esclusi dal rimborso del caro gasolio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva da 3,50 fino a 7,49 tonnellate. Leggi tutta la notizia
Fonte: INVESTIRE OGGI