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Contenitori Distributori mobili di carburante: nuove regole tecniche dal prossimo 5 gennaio 2018

Contenitori Distributori mobili di carburante: nuove regole tecniche dal prossimo 5 gennaio 2018

Disposizioni valide anche per le "cisternette" fino a 9 mc di capacit.

Attenzione: le novità riguardano anche le “cisternette” fino a 9 mc di capacità. L’assenza dei requisiti tecnici individuati potrebbe riflettersi sul recupero delle accise sul carburante temporaneamente stoccato.

Le nuove regole tecniche per la prevenzione degli incendi relative ai contenitori e distributori di carburante ad uso privato, che entreranno in vigore il prossimo 5 gennaio 2018, riguardano anche le cosiddette “cisternette” fino a nove (9) mc. di capacità, utilizzate dalle Imprese per il rifornimento dei propri veicoli. È quanto emerge dall’esame del decreto del Ministero dell’Interno, datato 22 novembre 2017 e pubblicato sulla G.U. n° 285 dello scorso 6 dicembre.

Le nuove prescrizioni tecniche, per la cui lettura di rimanda al testo del decreto allegato, si applicheranno sia per le nuove installazioni, sia per quelle esistenti, salve possibili esenzioni riconducibili a casi ben identificati nel provvedimento, ossia:

1.  il possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità;

2.  il possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;

3. qualora siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Nella circolare predisposta dagli Esperti della Federazione (vedere circolare prot. 270 dell’11 dicembre u.s.), sono elencate anche alcune delle prescrizioni tecniche sulla configurazione logistica degli impianti, chiaramente connesse alla sicurezza, e che sono di ausilio alla verifica della propria situazione.

Al di là delle prescrizioni tecniche, ciò che preme ulteriormente evidenziare è che non si esclude a priori, l’ipotesi che eventuali irregolarità possano riflettersi anche sul processo di recupero delle accise sul combustibile temporaneamente stoccato. Non si ha, ad oggi, notizia di pronunciamenti in materia da parte dell’Agenzia competente, ma è chiaro il nostro invito alla lettura del provvedimento e alla puntuale verifica della situazione, per evitare effetti certamente indesiderati.

Fonte: FIAP

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