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Sicurezza stradale: attiva la procedura per identificare e punire i veicoli comunitari che commettano infrazioni in altro Paese UE

Sicurezza stradale: attiva la procedura per identificare e punire i veicoli comunitari che commettano infrazioni in altro Paese UE

Il sistema europeo denominato "Cross Border".

Con il decreto legislativo 4 Marzo 2014, n 37, è stata recepita in Italia la direttiva U.E 2011/82 (poi sostituita, per ragioni formali, dalla direttiva 2015/413), sullo scambio transfrontaliero delle informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, commesse alla guida di veicoli immatricolati in un altro Stato membro della U.E.   

Il Punto di Contatto Nazionale per l’interscambio dei dati con i vari Paesi è rappresentato dalla DG MOT del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale del MIT.

Il sistema europeo è denominato “Cross Border”.

Esso opera limitatamente alle seguenti violazioni:  

  1. Eccesso di velocità;
  2. Mancato uso delle cinture di sicurezza;
  3. Mancato arresto al semaforo rosso;
  4. Guida in stato di ebbrezza;
  5. Guida sotto l’influsso di stupefacenti;
  6. Mancato uso del casco;
  7. Circolazione su una corsia vietata;
  8. Uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi durante la guida. 

Con la circolare prot 11750/RU del 18 Maggio 2016, il MIT ha comunicato che, sul sito www.ilportaledellautomobilista.it ,  è disponibile l’applicazione informatica utilizzabile dalle forze di Polizia per l’inoltro ai Paesi U.E delle richieste di informazioni sui veicoli.

L’accesso a tale applicazione è consentito, a titolo gratuito, a tutte le forze di polizia, sia a quelle già accreditate sul portale per i procedimenti relativi alla “patente a punti”, sia a quelle autorizzate alla consultazione dei dati sui veicoli immatricolati in Italia.

L’applicazione, precisa il MIT, utilizza la piattaforma europea EUCARIS, ed ha il solo scopo di consentire lo scambio automatizzato delle predette richieste; pertanto, essa non fornisce supporto operativo per la traduzione delle lettere di informazione da inviare ai trasgressori che, come ricorda lo stesso Ministero, devono essere redatte  “nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, se il documento stesso è disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d’immatricolazione” (art. 6, comma 5 del D. lgs 37/2014).

Per le infrazioni commesse in Italia, la procedura prevede i seguenti passaggi:  

  • l’organo di Polizia trasmette al Punto di Contatto Nazionale (individuato nel nostro Paese, nella Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti), in via telematica, le richieste dei dati relativi ai veicoli esteri con i quali sono state commesse le violazioni;
  • il Punto di Contatto Nazionale inoltra queste richieste ai Punti di Contatto dei Paesi di immatricolazione dei veicoli, e fornisce le informazioni ottenute all’organo di polizia richiedente;
  • l’organo di polizia richiedente, una volta individuato l’intestatario, il proprietario del veicolo o il soggetto altrimenti indicato come l’autore della violazione, provvede a notificargli la lettera di informazione di cui all’art. 6 del citato D.lgs, redatta secondo il modello riportato all’allegato II della direttiva.

Allo stesso modo procedono le autorità estere, per le infrazioni prima elencate commesse alla guida di veicoli immatricolati nel nostro Paese.   

Fonte: ASSOTIR

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