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DG MOVE fornisce nuove indicazioni circa l’obbligo dei rientri dei veicoli ogni otto settimane

DG MOVE fornisce nuove indicazioni circa l’obbligo dei rientri dei veicoli ogni otto settimane

La Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti Europea (DG MOVE) aveva fornito nei mesi scorsi, alcuni chiarimenti riguardo l’obbligo imposto ai camion e ai relativi autisti impegnati in un trasporto internazionale di rientrare nel Paese di stabilimento dell’impresa, una volta trascorse le otto settimane dall’inizio del servizio, così come previsto dal Regolamento UE 1055/2020 che ha modificato il Regolamento 1071/2009. In tale occasione, la Direzione Generale aveva indicato la tipologia dei mezzi che rientravano nel campo di applicazione dell’art. 5 del Regolamento stesso, ed in particolare, i veicoli o insieme di veicoli utilizzati per il trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento ed i rimorchi e semirimorchi quando gli stessi siano a disposizione dei trasportatori di merci su strada; e come tali siano immatricolati o immessi in circolazione e autorizzati a essere utilizzati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa. Questa norma, invece, non trova applicazione nei seguenti casi:

– per veicoli a motore o insiemi di veicoli, nel caso di trasportatori di merci su strada, la cui massa a carico ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;
– per veicoli utilizzati da imprese che effettuano servizi di trasporto di passeggeri su strada esclusivamente a fini non commerciali o che esercitano un’attività principale diversa da quella di trasportatore di passeggeri su strada;
– per veicoli a motore con una velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.

La Commissione europea ha aggiornato, recentemente, in modo differente queste raccomandazioni, precisando che l’obbligo di rientro ogni otto settimane non riguarda i rimorchi e i semirimorchi. Nell’ultima versione delle linee guida dedicate all’applicazione del Pacchetto Mobilità, la Commissione fornisce la risposta, qui sotto riportata, all’interrogativo su quali siano i veicoli rientranti nella norma in questione:

autoveicoli o insiemi di veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci per conto terzi che lasciano lo Stato membro di stabilimento e che sono a disposizione degli autotrasportatori ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1071/ 2009 e come tali sono registrati o messi in circolazione e autorizzati ad essere utilizzati in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa è stabilita

Pertanto, appare evidente che il Regolamento comunitario in esame esclude dall’obbligo i veicoli rimorchiati, al contrario della prima versione in cui, invece, erano compresi nel vincolo in questione.

Fonte: ASSOTIR

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