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Nuove precisazioni da parte del Ministero dell'Interno sulle targhe di prova

Nuove precisazioni da parte del Ministero dell’Interno sulle targhe di prova

Circolare n. 17290 del 5 giugno 2024.

Il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 17290 datata 5 giugno 2024 per chiarire alcuni aspetti riguardanti la circolazione di veicoli con targhe di prova. Secondo la circolare, l’utilizzo di veicoli non immatricolati con autorizzazione di prova scaduta costituisce una violazione degli articoli 93 e 193 del Codice della Strada, relativi rispettivamente alla mancanza di immatricolazione e alla mancanza di copertura assicurativa.

L’impiego dell’autorizzazione in corso di validità per scopi diversi da quelli specificati nel decreto-legge n. 121/2021 o da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel dPR 474/2021 comporta l’applicazione delle sole sanzioni di cui all’art. 98 del codice della strada per un uso improprio.

Secondo l’art. 98 del Codice della Strada, l’infrazione comporta una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro, ma nel caso di più di 3 violazioni, la sanzione aumenta da un minimo di 173 euro ad un massimo di 694 euro e comporta la confisca del veicolo come sanzione accessoria.

Fonte: ASSOTIR

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