La Terza Sezione del TAR del Lazio ha emanato, il 15 marzo scorso, una ordinanza con la quale ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della Unione Europea delle norme e dei provvedimenti attuativi con i quali sono stati introdotti in Italia costi minimi per le prestazioni dei servizi di autotrasporto delle merci su strada. Il ricorso avverso a queste norme, in via preliminare per incompatibilità con la normativa europea e per violazione di principi costituzionali, era stato presentato nel 2011 al tribunale amministrativo da 28 tra associazioni di categorie ed aziende, tra le quali Confindustria, Ance, Confitarma, Eni, Shell, Tamoil.
Per i ricorrenti, la fissazione di tariffe minime per i servizi costituisce una restrizione della concorrenza che lede il diritto dalla libera prestazione ed il diritto di stabilimento riconosciuto a tutti i cittadini europei. Inoltre, la fissazione di minimi tariffari non garantirebbe un effettivo miglioramento degli standard di sicurezza, obiettivo che invece sarebbe perseguibile mediante il ricorso a diverse misure vincolanti sulle modalità di espletamento del servizio.
La vicenda, per essere compresa nella sua evoluzione, trae origine dalla Legge n. 35 del 2005, che ha assegnato al Governo delega per il riassetto normativo del settore dell’autotrasporto di persone e cose, introducendo il principio della “liberalizzazione regolata” del comparto, mediante il superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella e la definizione di un sistema fondato sulla libera contrattazione dei prezzi. In attuazione di tale legge delega, sono stati emanati i decreti legislativi nn. 284 e 285, che hanno, tra l’altro, istituito la Consulta per l’autotrasporto e la logistica e l’Osservatorio sull’attività dell’autotrasporto, che ha la funzione di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale. Proprio nell’ottica su assicurare la tutela della sicurezza, nel Dlgs n. 286, si è stabilito che “sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale”.
Successivamente, l’articolo 83 bis, inserito in sede di conversione del DL n. 112 del 2008 (Legge n. 133), ha reintrodotto significativi vincoli alla disciplina di settore, in particolare attribuendo all’Osservatorio il potere di stabilire costi minimi di esercizio, inizialmente solo con riferimento ai contratti verbali, e poi, con le modifiche stabilite dalla Legge n. 127 del 2010 e dalla Legge n. 148 del 2011, anche per i contratti in forma scritta, in ragione della pretesa necessità di garantire il rispetto degli standard di sicurezza.
I principi del diritto comunitario a tutela della concorrenza sembrano andare in direzione diametralmente opposta alla evoluzione della “liberalizzazione regolata” dell’autotrasporto, che, passo dopo passo, si è orientata in una direzione sempre più regolata e sempre meno liberale.
Negli anni passati l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha ripetutamente espresso pareri e segnalazioni rigorosamente contrari alla involuzione normativa del settore. Da ultimo, si cita la lettera del 5 marzo 2012 (AS 913) in cui si sostiene come “le determinazioni dell’Osservatorio e il decreto dirigenziale del Ministero risultino in contrasto con principi e disposizioni di tutela della concorrenza, a livello nazionale e comunitario, in quanto dispongono un’artificiosa fissazione di prezzi minimi per le attività di autotrasporto che, senza offrire alcuna fondata parametrazione a istanze di sicurezza proprie della circolazione stradale, corrispondono di fatto all’introduzione di tariffe obbligatorie sull’intero territorio nazionale, con significativi effetti anche rispetto al commercio tra Stati membri dell’Unione Europea”. Nella stessa comunicazione, l’Antitrust italiano sottolinea che siamo in presenza di un regime amministrato di prezzi estremamente pervasivo, “addirittura con interventi operanti su base mensile per la fissazione di determinate voci di costo”.
La fissazione di prezzi, o costi, minimi è una misura che certamente arreca pregiudizio al funzionamento concorrenziale dei mercati. In un precedente pronunciamento, la Corte di Giustizia europea ha affermato, peraltro in un procedimento attivato dalla Commissione Europea contro il Governo italiano nel 2005, che la fissazione di tariffe minime “priva gli operatori economici stabiliti in un altro Paese membro della possibilità di porre in essere, offrendo tariffe inferiori a quelle fissate da una tariffa imposta, una concorrenza più efficace nei confronti degli operatori economici installati stabilmente nello Stato membro interessato, ai quali, pertanto, risulta più facile che agli operatori economici stabiliti all’estero fidelizzare la clientela”.
Il TAR del Lazio, nel rinviare la questione alla valutazione della Corte di Giustizia Europea, dubita che il punto di bilanciamento tra interessi confliggenti (tutela della concorrenza e tutela della sicurezza stradale) raggiunto dalle norme in questione sia rispettoso del diritto comunitario: in via generale, per la lesione dei principi di concorrenza, ed in via subordinata, perchè la determinazione delle tariffe minime è affidata ad un organismo che, per sua stessa costituzione, non presenta sufficienti condizioni di indipendenza rispetto alle valutazioni ed alle scelte degli stessi operatori del settore.
Con la introduzione dei costi minimi, il settore italiano dell’autotrasporto è diventato il meno liberalizzato tra i Paesi industrializzati, con un indice di regolazione complessiva del mercato pari a quattro volte la media OCSE ed un indice di regolazione pari a dodici volte. Dal 2010, l’Italia è il solo Paese della Unione Europea ad avere un sistema di tariffe amministrate, e nell’OCSE, al fianco del nostro Paese, c’e’ solo la Turchia. In una recente analisi presentata da Confindustria e Confetra, condotta dallo studio legale Verhaegen Walravens, risulta evidente che nei Paesi del Nord Europa il principio della autonomia contrattuale è sovrano.
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Fonte: L’HUFFINGTON POST