La commissione ha inviato le osservazioni alla Corte di Giustizia europea il 7 agosto 2013, ma il testo è stato diffuso in Italia solo in queste ore. In pratica, la Commissione propone al Tribunale due risposte alternative da fornire al Tar del Lazio, che aveva chiesto un giudizio alla fine del 2011 sulla legittimità dei costi minimi nei confronti della normativa comunitaria. La prima legittima l’Osservatorio sull’Autotrasporto (nel frattempo abolito) a determinare i costi minimi, a condizione che “L’enunciazione di criteri da parte della legge sia sufficientemente precisa per garantire che i rappresentanti dei vettori e dei committenti perseguano effettivamente gli interessi pubblici prefissati e sussistano in capo ad un ente pubblico quale il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un controllo ed un potere di decisione in ultima istanza”.
La seconda risposta afferma che l’articolo 49 del Trattato UE impedisce l’imposizione di una tariffa minima per l’autotrasporto in conto terzi, con una eccezione: “A meno che non ne sia accertata la proporzionalità al fine di perseguire motivi imperativi di interesse generale quali la sicurezza stradale e la qualità dei servizi”.
Il primo punto è stato di fatto superato con l’abolizione dell’Osservatorio sull’autotrasporto e il conferimento al ministero dei Trasporti dell’aggiornamento delle tabelle dei costi minimi. Ciò dovrebbe superare eventuali obiezioni comunitarie. Il secondo punto è quello veramente controverso, perché la Corte Europea dovrà determinare se i costi minimi sono da considerarsi “tariffe minime”, oppure hanno un interesse generale per migliorare la sicurezza stradale. Leggi tutta la notizia
Fonte: TE – TRASPORTO EUROPA