La scelta di un qualsiasi “mezzo di contenimento” (un imballaggio o un IBC, ma anche una cisterna) per trasportare in sicurezza una merce pericolosa è una delle attività più delicate, seconda soltanto alla classificazione delle stesse merci pericolose. Infatti, le norme attribuiscono alla competenza ed alla responsabilità dello Speditore la verifica della compatibilità tra la merce pericolosa da trasportare e il materiale del “mezzo di contenimento” che si vuole utilizzare per contenerla. Nel caso degli imballaggi/IBC, lo speditore/utilizzatore può correttamente effettuare tale verifica solo nel caso in cui abbia acquisito i documenti con le necessarie informazioni dal costruttore del mezzo di contenimento oppure, al limite, dall’Ente/Organismo autorizzato che ha provveduto alla sua approvazione.
Giandomenico Villa – membro del Gruppo di Lavoro “Merci Pericolose” presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, presidente di Orange Project e Responsabile della Sezione IMBALLAGGI dell’Organismo autorizzato ITALCERT – analizza e commenta, nell’articolo riportato nella sezione “primo piano”, il recente DM 12 febbraio 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 64 del 16 marzo 2013) “Norme integrative al codice IMDG (Emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide”.
Con tale Decreto, l’Autorità Competente nazionale in materia di sicurezza della navigazione ha esteso, sotto forma di norme integrative al Codice IMDG, le disposizioni già presenti nell’ADR-RID-ADN sulla verifica della compatibilità chimica delle merci pericolose liquide con gli imballaggi e IBC di plastica.Leggi tutta la notizia
Fonte: ARSEDIZIONI