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CEMT valide anche per i veicoli con revisione scaduta

CEMT valide anche per i veicoli con revisione scaduta

Riconosciuta l'impossibilità del rinnovo a causas della situazione d'emergenza in corso.

La Divisione 5 della D.G. Trasporto Stradale ed Intermodalità del MIT con le proprie Circolari n. 1 e 2 , rispettivamente dell’11 marzo e del 31 marzo dava notizia che, a seguito della situazione di emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19, da un lato  “le autorizzazioni bilaterali per il trasporto internazionale rilasciate ai paesi extracomunitari con la limitazione dell’uso del mezzo ferroviario in entrata ed in uscita dall’Italia possano, fino al 3 aprile p.v., essere utilizzate anche come autorizzazioni ordinarie, valide cioè per il percorso stradale”, dall’altro che “stante il perdurare della situazione di emergenza causata dalla diffusione del virus COVID-19 , le disposizioni di cui alla predetta circolare sono prorogate sino a diverso provvedimento”

Oggi, la stessa Div. 5 informa, con una propria Circolare – la n. 3 del 1 aprile 2020 – che “Il Segretariato della CEMT ha comunicato che i paesi membri del trattato multilaterale hanno assunto una posizione comune sul reciproco riconoscimento della validita dei documenti di cui all’oggetto scaduti e che – in relazione a alla situazione di emergenza – non è stato possibile rinnovare, ovvero che scadano nel corso del loro uso.

In particolare, per cio che attiene al certificato di revisione annuale (annex 6) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validita sia scaduta dopo il 12 marzo, la posizione comune è per la proroga di detta validita sino al 30 giugno 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data.

Per le autorizzazioni di breve durata – cioe 30 giorni dall’inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo – si e ritenuto di dovrne prorogare la validita se il veicolo non ha potuto ultimare ii viaggio prima della scadenza propria del titolo autorizzativo.

Di conseguenza, al ricorrere di tale ipotesi e sino al 30 giugno p.v., deve ritenersi consentito di portare a termine i viaggi in corso che si trovino nella suddetta condizione”.

Fonte: ASSOTIR

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