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Carta tachigrafica a non europei per un massimo di 185 giorni

Carta tachigrafica a non europei per un massimo di 185 giorni

Per autista con legami affettivi in un luogo ma il lavoro altrove.

Qualche giorno fa, il 2 marzo 2016, è entrata in vigore la maggior parte del regolamento n. 165/2014 dedicato al tachigrafo digitale. Delle tante parti della normativa ci si è concentrati in particolare su quella relativa all’obbligo di formazione da impartire agli autisti da parte del titolare dell’azienda di autotrasporto. Ma c’è un altro articolo (il 26) dedicato invece alle carte tachigrafiche che presenta almeno una novità, in quanto concede la possibilità anche ad autisti di paesi non facenti parte dell’Unione europea di ottenere – seppure provvisoriamente – una carta di circolazione del conducente, quando lavorano all’interno dello spazio comunitario. Cerchiamo di capire quando e in base a quali condizioni scatta tale possibilità.

Facciamo prima un passo indietro. Di regola le carte tachigrafiche sono rilasciate dallo Stato in cui l’autista ha residenza normale. Quale si considera “residenza normale”? Per la legge, non si può sbagliare: la residenza è il luogo in cui si dimora per almeno 185 giorni l’anno per motivi personali e professionali. Però, siccome in Europa è anche possibile che un autista abbia legami affettivi in un luogo ma poi lavori altrove, il regolamento 165/2014 disciplina proprio il casoin cui un conducente con residenza in uno Stato esterno all’Unione o in uno che fa parte dell’accordo AER, ma lavori in uno Stato membro, come per esempio l’Italia, sulla base di un regolare rapporto di lavoro con un’impresa che abbia sede in tale paese. A quel punto può ottenere, «in casi debitamente giustificati ed eccezionali», una carta del conducente temporanea che dura per un periodo massimo di 185 giorni. Leggi tutta la notizia

Fonte: UOMINI E TRASPORTI

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