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Carrelli elevatori, scatta l’obbligo di immatricolazione

Intervento della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti

La Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti è intervenuta, con circolare del 10 giugno scorso, in merito alla circolazione su strada dei carrelli elevatori, i cosiddetti muletti.

I mezzi per il carico, lo scarico e lo spostamento di merci, destinati ad operare prevalentemente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, “possono attualmente circolare su strada solo se immatricolati”.

L’interpretazione ministeriale giunge dopo anni di incontestata applicazione di un Decreto ministeriale risalente al 1989, il quale consentiva la breve e saltuaria circolazione su strada dei carrelli elevatori senza che fosse richiesta la loro immatricolazione. Era, infatti, sufficiente il rilascio di un’apposita autorizzazione annuale rilasciata dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione, previo benestare dell’ente proprietario della strada.

Con la circolare di giugno, il Ministero fa venir meno la possibilità di effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti con carrelli elevatori sprovvisti di certificato di circolazione.

Dunque, gli Uffici provinciali della Motorizzazione non rilasceranno più autorizzazioni annuali alla circolazione di muletti. Non sono, però, state fornite indicazioni in merito alle autorizzazioni rilasciate prima dello scorso 10 giugno, per le quali restiamo in attesa di ulteriori chiarimenti.

Come si spiega il nuovo orientamento ministeriale?

In primo luogo, secondo il Ministero il citato Decreto del 1989 è di fatto decaduto in seguito all’abrogazione della Legge n. 38/1982 attuata con l’art. 231 del vigente Codice della strada.

In secondo luogo, è lo stesso Codice della strada a prevedere l’obbligo di immatricolazione per i carrelli elevatori: prima li definisce “veicoli destinati alla movimentazione di cose”, inserendoli nella categoria delle macchine operatrici, destinate ad operare su strada o nei cantieri (art. 58, comma 2, lettera c), poi stabilisce che le macchine operatrici per poter circolare su strada devono essere soggette ad immatricolazione “presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo” (art. 114, comma 2).

Fonte: TRASPORTO NOTIZIE

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